CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2017, n. 25275
Tributi – Ici – Cambio destinazione del terreno – Attribuzione natura edificabile – Incidenza sul presupposto impositivo
Fatti di causa
1. La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualità 2005-2006-2007, relativa alla maggior imposta dovuta per effetto dell’inserimento del terreno di sua proprietà in PRG e della conseguente attribuzione della natura edificabile; con sentenza della CTP il ricorso veniva parzialmente accolto; il Comune di Palombara Sabina proponeva appello e la CTR riformava la sentenza di primo grado, rilevando che il Comune aveva informato la contribuente del cambio di destinazione e non erano stati forniti elementi sulla base dei quali ritenere errata la valutazione del terreno compiuta dall’UTE.
2. Avverso tale pronuncia, la contribuente propone ricorso in cassazione articolando cinque motivi; il Comune non articolava difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod.proc.civ., il giudicato interno, formatosi a seguito della decisione di primo grado, che la CTR avrebbe omesso di rilevare. Nello specifico, evidenzia la contribuente che la CTP aveva ritenuto che la comunicazione del cambio di destinazione d’uso, essendo intervenuta solo nel 2007, sarebbe stata applicabile alle annualità successive e non a quelle precedenti, oggetto dell’accertamento. Rispetto a tale specifica questione, si assume che il Comune non avrebbe proposto appello.
1.2. Il motivo è infondato. Nell’esposizione dello svolgimento del processo, infatti, la CTR ha espressamente indicato che il Comune aveva proposto appello rappresentando che la mancata o irregolare comunicazione di cambio di destinazione d’uso non incideva sull’esistenza del presupposto impositivo. Ne consegue che la questione concernente la rilevanza giuridica della comunicazione è stata espressamente riproposta in sede di appello, il che ha impedito il formarsi del giudicato interno, come invece sostenuto dall’odierna ricorrente.
1.3. Né rileva che la CTR abbia sommariamente esaminato la questione, rilevando che la comunicazione del cambio di destinazione d’uso era intervenuta nel 2007 e non motivando espressamente in merito all’eventuale inefficacia per le annualità pregresse. La carenza motivazionale, infatti, avrebbe legittimato l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., ma non determina di per sé l’avvenuta formazione del giudicato interno che poteva conseguire solo ed esclusivamente alla mancata proposizione del motivo di appello che, invece, risulta proposto dal Comune appellante, tant’è che la questione viene indicata nella sentenza della CTR.
2. Il secondo e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la violazione dell’art. 360, n.4, cod.proc.civ. per omessa decisione su questioni espressamente sottoposte al giudice di appello. In particolare, sostiene la odierna ricorrente di aver dedotto il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per l’omessa allegazione della stima UTE sulla base della quale il Comune aveva determinato il valore del terreno.
Inoltre, aveva anche contestato l’applicazione nella misura massima delle sanzioni correlate all’omesso pagamento dell’ICI.
2.1. Entrambe le questioni non risultano in alcun modo affrontate dalla CTR che, pur dando atto che la contribuente aveva riproposto le predette questioni, non le esaminava neppure implicitamente.
In particolare, per quanto riguarda il vizio di motivazione, la CTR si è limitata a dar atto dell’esistenza della stima UTE e della presunta mancata contestazione, senza in alcun modo affrontare il diverso problema concernente la necessità che la stima fosse o meno allegata agli avvisi di accertamento.
Ancor più macroscopica è l’omessa pronuncia sulla quantificazione delle sanzioni, aspetto che non viene in alcun modo trattato dalla CTR.
3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., il vizio di motivazione derivante dall’aver la CTR affermato che la contribuente «non ha contestato il valore dell’area con una perizia, ma si è limitata a produrre due atti di vendita di aree ritenute similari»; in tal modo, la CTR avrebbe totalmente omesso di considerare che – diversamente da quanto affermato – una perizia di parte era stata tempestivamente depositata e, quindi, andava valutata nel motivare il rigetto dell’impugnazione degli avvisi di accertamento.
3.1. Pur tenendo conto del più restrittivo spazio di cognizione riservato al giudice di legittimità a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod.proc.civ., il motivo di ricorso va accolto. La ricorrente, infatti, ha integralmente riprodotto – ai fini dell’autosufficienza – la perizia di parte redatta dal Geom. P. che, oltre a contenere un riferimento ai valori medi di mercato secondo il criterio comparativo, fornisce anche una descrizione specifica del terreno in oggetto, determinandone il più probabile valore di mercato in considerazione delle peculiarità dell’immobile.
La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, risulta irrimediabilmente viziata, avendo dato atto dell’inesistenza della contestazione della stima UTE a fronte dell’avvenuta produzione di una perizia di parte che, per essere disattesa, andava necessariamente esaminata.
4. Alla luce di tali considerazione, va disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della CTR, cui si rimette anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28932 depositata il 18 ottobre 2023 - In caso di omessa comunicazione dell'amministrazione comunale circa le variazioni apportate allo strumento urbanistico, ed il cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è…
- CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23902 - Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32776 depositata l' 8 novembre 2022 - Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10868 depositata il 24 aprile 2023 - In tema di IVA un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41738 - L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2818 - L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…