CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 giugno 2017, n. 15880
Rapporto di lavoro – Straordinario – Compenso – Licenziamento – Giustificato motivo soggettivo – Accertamento
Premesso
– che, con sentenza 5 dicembre 2014, la Corte d’appello di Palermo condannava E.G. al pagamento, in favore di C.L.S., della complessiva somma di € 23.792,48 a titolo di lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso e T.f.r. (risultante dalla detrazione del T.f.r. ricevuto e del compenso per lavoro straordinario indebitamente percepito) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre accessori dal 1° aprile 2014 e determinava in sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita alla data del licenziamento l’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 8 I. 604/1966: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 9 marzo 2009 e condannato la datrice alla riassunzione entro tre giorni del lavoratore ovvero a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
– che, a motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo (contestato nell’indirizzo di parole irriguardose al fratello della titolare della ditta), in relazione all’unicità dell’episodio e alle condizioni soggettive del lavoratore (di prostrazione fisica per malore temporaneo) e al destinatario degli epiteti (privo di alcun incarico nella compagine aziendale);
– che, in accoglimento parziale dell’appello incidentale datoriale, essa riduceva l’indennità risarcitoria al limite di sei mensilità, massimo per le imprese occupanti meno di quindici dipendenti;
– che, pure in parziale accoglimento dell’appello principale del lavoratore, ne riteneva provata la prestazione di lavoro straordinario in ragione di quattro ore settimanali (da epoca successiva al 19 luglio 1997, di riduzione dell’orario di lavoro ordinario da quarantotto a quaranta ore settimanali, per effetto dell’art. 13, primo comma I. 196/1997) e dovuta l’indennità di preavviso per il licenziamento in tronco, non incompatibile con l’indennità risarcitoria prevista dal regime di tutela obbligatoria: dando peraltro atto della sua percezione del T.f.r. e di importo per lavoro straordinario non dovuto per il periodo anteriore alla suindicata data, nel rispetto delle quarantotto ore settimanalmente lavorate;
– che la corte palermitana escludeva invece, in difetto di prova, l’indennità per ferie non godute e, nell’inapplicabilità diretta (ma solo come parametro retributivo equo e proporzionato ai sensi dell’art. 36 Cost.) del CCNL per i dipendenti del settore terziario, le voci richieste di scatti di anzianità, di quattordicesima mensilità e indennità di trasferta, pure negando la ricorrenza di una condotta mobbizzante della datrice e la prova di esercizio dal lavoratore di mansioni superiori al IV livello di inquadramento ricevuto;
– che, con atto notificato il 30 aprile 2015, E.G. ricorre per cassazione con unico motivo, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese;
– che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia nonché di conciliazione sindacale in data 25 ottobre 2016 con reciproca rinuncia delle parti alle reciproche pretese e relativa accettazione, tra loro regolando le spese del giudizio;
– che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
– che ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.
Dichiara estinto il processo.
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