CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2018, n. 4627

Differenze retributive – Nuovo regime dell’orario – Adeguamento della retribuzione – Diverso CCNL

Fatti di causa

Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta dall’Ing. A.M.S. nei confronti dell’A.P. S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento di differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento della retribuzione al superiore orario di lavoro osservato per effetto dell’applicazione al personale del CCNL Federgasacqua seguita alla privatizzazione dell’Ente e dalla corresponsione in misura ridotta rispetto alla previsione contrattuale del premio di risultato.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione proposta dalla Società di irritualità della produzione documentale della lavoratrice, infondata la pretesa all’adeguamento della retribuzione al nuovo regime orario, per non essere la relativa previsione contrattuale riferibile ai quadri, categoria di appartenenza della lavoratrice, correttamente corrisposto il premio di risultato per essere questa una voce retributiva di importo variabile.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2, comma 3, I. n. 190/1985, degli artt. 1, comma 3 e 6 della direttiva 93/104/CE, dell’art. 3, d.lgs. n. 66/2003, degli artt. 1362, 1363, 2107 e 2108 c.c., degli artt. 16 e 23 del CCNL Federgasacqua 17.11.1995 e degli artt. 5, 6 e 11 del Documento di Intesa 15.6.2000, lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non spettanza dell’adeguamento retributivo al nuovo regime dell’orario per non essere il personale inquadrato nella categoria di quadro soggetto al normale orario di lavoro.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362, 1363, 2103 c.c., 1, 4 e 11 del Documento di Intesa 15.6.2000, in una con il vizio di motivazione la ricorrente deduce la non conformità a diritto e l’incongruità logica dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale della disciplina contrattuale relativa al premio di risultato intesa a sostenerne il carattere variabile.

Il primo motivo deve ritenersi infondato, non emergendo dal ricorso alcun argomento idoneo a confutare la lettura accolta dalla Corte territoriale per la quale il transito sotto la nuova disciplina privatistica del personale già inquadrato nella X qualifica funzionale, implicante il reinquadramento nella categoria di quadro, è stato regolato sulla base della disciplina speciale a tale categoria dedicata dal CCNL Federgasacqua e dal Documento di Intesa 15.6.2000 che prescinde del tutto dal mutamento del regime orario, viceversa considerato per il restante personale.

Analogamente l’infondatezza del secondo motivo discende dall’inconsistenza delle censure sollevate dalla ricorrente avverso l’operazione ermeneutica della Corte territoriale che appare correttamente fondata, alla stregua dei criteri di interpretazione dei contratti, sul collegamento testuale dell’art. 11 del Documento di Intesa 15.6.2000, che inserisce il premio di risultato tra le voci destinate a comporre il nuovo trattamento retributivo del personale già inquadrato nella X qualifica funzionale e l’art. 4 del Documento medesimo che quella voce configura come variabile.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.