CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13126 depositata il 24 giugno 2016
TRIBUTI – IRPEF – ACCERTAMENTO – ECCEZIONE DI NULLITA’ DELL’AVVISO PER MANCATA PRODUZIONE DELLA DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE AL FUNZIONARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE – INAMMISSIBILE SE NON FORMULATA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento, che, a seguito di verbale di ispezione e sulla base della ritenuta complessiva inattendibilità delle scritture contabili pur formalmente regolari, accertava a carico della contribuente maggiori ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di autoscuola per l’anno 2006; la contribuente contestava, tra l’altro, la correttezza dei calcoli eseguiti dall’Ufficio.
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’atto impositivo per mancata allegazione degli atti (processo verbale di constatazione) nello stesso richiamati a fondamento della relativa motivazione.
L’appello dell’Ufficio era rigettato con la sentenza in epigrafe in ragione della mancanza della delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo, della mancanza della delega alla sottoscrizione dell’appello, dell’infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cessazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo. Chiamata la causa all’udienza del 3 dicembre 2015, veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare se l’atto d’appello fosse stato spedito il 7 ottobre 2013 (e quindi tempestivamente), come ritenuto dal giudice di merito, oppure il 9 ottobre 2013 (e quindi tardivamente) come sostenuto dalla parte controricorrente. Acquisito il fascicolo d’ufficio la causa è nuovamente chiamata all’udienza odierna.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente va rilevato che dalla consultazione del fascicolo d’ufficio emerge che l’atto d’appello è stato consegnato all’Ufficio postale – ed è questo l’unico elemento che conta, indipendentemente dall’effettiva spedizione, che fosse eventualmente effettuata in data successiva dall’Ufficio accettante – il 7 ottobre 2013 (e quindi tempestivamente): ciò è provato dall’Elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’Agenzia Postale», che reca il timbro dell’Ufficio postale con data 7 ottobre 2013, nel quale alla prima riga è indicato l’atto diretto a C.C., nonché dalla ricevuta di ritorno nella quale risulta indicata la data del 7 ottobre 2013 come data di spedizione e la data dell’11 ottobre 2013, come data di ricezione.
2. Tanto stabilito in ordine alla tempestività dell’atto d’appello, con il conseguente rigetto del ricorso Incidentale, è possibile passare all’esame dei motivi del ricorso principale.
3. Con il primo motivo di ricorso principale, l’amministrazione censura sotto il profilo della violazione di legge (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61, comma 2, d.p.r. n. 600 del 1973 e art. 2697 cod. civ.) la ritenuta nullità dell’arto impositivo per mancata produzione della delega del Direttore provinciale al funzionario per la sottoscrizione dell’atto impositivo: siffatta eccezione sarebbe stata sollevata dalla contribuente non con il ricorso originario, ma solo con le memorie integrative prodotte nel giudizio d’appello.
3.1. Il motivo è fondato, «La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con indirizzo cui si intende dare continuità» – ricorda la sentenza n. 17000 del 2012 – «che la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi successivi (Cass. n. 10802 del 2010; Cass. 5 giugno 2002, n. 8114, n. 13087 del 2003).
3.2. Tale principio, elaborato in tema di difetto di motivazione e di sottoposizione a tassazione separata di plusvalenze, va ribadito, anche, per l’ipotesi, qui in rilievo, di (asserita) sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di soggetto diverso da quelli individuati dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in quanto il comma 3 del medesimo art. 42 sanziona con la nullità la violazione di tale precetto (e di quelli contenuti nel comma 2) e il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2, dispone, a sua volta, che tale nullità (oltre a quella di cui al comma 3, art. 43 e quella derivante, in genere, da difetto di motivazione) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel primo grado del giudizio (e non è dedotto che ciò sia stato fatto) e non può, dunque, esser rilevata d’ufficio, in ogni grado».
4. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11 e 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 2697 cod. civ. in relazione alla ritenuta necessità della delega del Direttore Provinciale per la sottoscrizione dell’atto d’appello, nel caso sottoscritto dal funzionario dell’Ufficio, dal Capo Team Legale e dal Capo Ufficio Legale,
4.1. Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.l.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza» (Cass. n. 6691 del 2014).
5. Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione censura sostanzialmente l’assenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale si risolve tutta nella affermazione: «l’appellato ha puntualmente documentato il numero delle guide effettuato ed i numerosi errori, anche di computo, commessi dall’Agenzia accertante», che non spiega nulla delle ragioni della decisione, tanto più mancando nella sentenza una precisa e specifica esposizione della fattispecie e delle contrapposte posizioni delle parti.
6. Pertanto deve essere accolto il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale: la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
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