CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18197 depositata il 16 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – USO FRAUDOLENTO DEL BADGE – LEGITTIMITA’
Svolgimento del processo
1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 26 settembre 2013) respinge l’appello proposto da S.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 380/2012, di rigetto del ricorso del C. volto alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare irrogatogli da AMA – Azienda Municipale Ambiente – s.p.a. in data 27 maggio 2010, per avere effettuato, in 21 giorni lavorativi, 19 timbrature del cartellino marcatempo per altro dipendente assente dal posto di lavoro.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) sui presente giudizio non può avere alcuna influenza l’esito del procedimento penale a carico del lavoratore, che peraltro non è stato quello di una sentenza di assoluzione, ma quello di una sentenza di non luogo a procedere per mancata presentazione della querela;
b) i fatti oggetto dell’addebito risultano pienamente provati dalle intercettazioni telefoniche che hanno dato origine al procedimento penale, dalle quali emerge con chiarezza che il C. ha effettuato tutte le timbrature contestategli, come sopra indicate, sulla base di un pregresso accordo con il beneficiario D.S. e con altri dipendenti dell’AMA, finalizzato a far apparire in servizio dipendenti assenti, grazie alla timbratura del cartellino marcatempo da parte di un collega presente in azienda;
c) in questa situazione, va ribadita la non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 1, comma 4, punto D, del codice disciplinare AMA che disciplina le ipotesi di manomissione o uso fraudolento del badge – prevedendo solo sanzioni conservative – in quanto tale disposizione si riferisce ad ipotesi occasionali e isolate, prevedendo peraltro sanzioni conservative solo per le scorrettezze nella timbratura del cartellino marcatempo verificatesi in favore di dipendenti presenti sul posto di lavoro;
d) è evidente, infatti, che il comportamento contestato al C., posto in essere in favore di un dipendente assente e reiterato nel tempo, è molto più grave di quello contemplato dalla norma contrattuale sopra richiamata ed è tale da configurare pienamente una giusta causa di licenziamento, essendo idoneo a ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro, come affermato anche dal primo giudice.
2. – Il ricorso di S.C. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, AMA – Azienda Municipale Ambiente – s.p.a., che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
I – Sintesi del ricorso
1. Con il primo motivo si denunciano: a) violazione dell’art. 65 del CCNL Servizi Ambienti Territoriali, dell’art. 1, comma 4, punto D, del codice disciplinare AMA; b) falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. nonché dell’art. 15 del predetto codice disciplinare.
Si sostiene l’erroneità della statuizione della Corte territoriale secondo cui nel caso di specie non sarebbe applicabile l’art. 1, comma 4, punto D, del codice disciplinare AMA che disciplina le ipotesi di manomissione o uso fraudolento del cartellino marcatempo (c.d. badge) – prevedendo solo sanzioni conservative – in quanto tale disposizione non riguarderebbe le scorrettezze nella timbratura verificatesi in favore di dipendenti assenti dal servizio.
Si aggiunge che tale erroneità sarebbe confermata dall’art. 65 del CCNL cit. che non include la manomissione o l’uso fraudolento del cartellino tra le ipotesi, ivi indicate, di condotte per le quali si può ricorrere al licenziamento ad nutum.
In presenza delle suddette disposizioni, il datore di lavoro non avrebbe potuto irrogare il licenziamento per giusta causa, non potendosi applicare l’art. 2119 cod. civ., che avrebbe carattere residuale.
Si rileva, infine, che, pur nell’autonomia del processo penale rispetto a quello sul licenziamento, tuttavia nell’ambito di quest’ultimo giudizio non è stata raggiunta la prova del disegno criminoso contestato e, d’altra parte, il giudizio penale si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela.
II – Esame delle censure
2. Il ricorso inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto alla formulazione delle censure, deve essere ricordato che, a partire dalla sentenza del 19 marzo 2014 n. 6335, in discontinuità con il precedente indirizzo, si è affermato il principio secondo cui la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato;
Tale nuovo orientamento, che viene qui condiviso e ribadito, si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicché è assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060) e porta a considerare corretta la denuncia di violazione dell’art. 65 del CCNL Servizi Ambienti Territoriali contenuta nel presente ricorso.
3.1. Tuttavia, poiché la norma del codice di rito suindicata fa riferimento soltanto ai contratti collettivi nazionali, la suddetta assimilazione non si estende agli atti di autonomia collettiva che non presentino tale requisito.
Così, in particolare, con un consolidato e condiviso indirizzo, si è precisato che:
a) è riservata al giudice del merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006;
b) la suddetta interpretazione prima della modifica dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 – era censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., sicché, per una corretta denuncia dei due profili, il ricorrente per cassazione, in base a tale disciplina, deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando altresì in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (vedi, per tutte: Cass. 14 agosto 2004, n. 15923; Cass. 19 settembre 2007, n. 19367; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2625; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2742; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3459; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946).
3.2. Tuttavia, per i giudizi ai quali ratione temporis si applica l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo successivo alla anzidetta modifica – come il presente, visto che la sentenza impugnata è stata depositata sentenze depositata il 26 settembre 2013 e quindi dopo il giorno 11 settembre 2012, di decorrenza dell’applicabilità della novella – la suindicata interpretazione è censurabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., in quanto nel nuovo testo della richiamata disposizione, il vizio di motivazione di per sé non costituisce più ragione cassatoria, visto che la nuova norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia di motivazione denunciabile in sede di legittimità è oggi solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (vedi, per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. SU 28 ottobre 2015, n. 21948; Cass. SU 25 febbraio 2016, n. 3734).
4. L’applicazione dei suddetti principi al caso di specie determina l’inammissibilità del ricorso.
Infatti, tutte le censure – che, peraltro, nella sostanza finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello – sono incentrate sulla prospettata erroneità della statuizione della Corte territoriale secondo cui nel caso di specie non sarebbe applicabile l’art. 1, comma 4, punto D, del codice disciplinare AMA che disciplina le ipotesi di manomissione o uso fraudolento del badge, prevedendo solo sanzioni conservative.
Ebbene, la contestazione della suddetta interpretazione non solo non risulta formulata facendo riferimento ai canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., secondo i principi dianzi riportati, ma neppure risulta prospettata con il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e all’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
5. A ciò, per completezza, può aggiungersi che la suddetta statuizione viene contestata soltanto per la parte finale, in cui il Giudice del merito ha precisato che la previsione da parte della indicata norma contrattuale delle sanzioni conservative si riferisce soltanto alle scorrettezze nella timbratura verificatesi in favore di dipendenti assenti dal servizio.
Non ha, invece, il ricorrente espressamente impugnato la ratio decidendi che sostiene la statuizione censurata – e tutta la motivazione della sentenza – rappresentata dall’affermazione secondo cui il comportamento addebitato al C. è da considerare molto più grave di quello contemplato dalla norma contrattuale sopra richiamata ed è tale da configurare pienamente una giusta causa di licenziamento.
Sicché, anche da questo punto di vista, il ricorso è inammissibile, trovando applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827).
IlI – Conclusioni
6. In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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