CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19152 del 9 maggio 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO MORTALE – INCIDENTE STRADALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE MACCHINE AGRICOLE

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10/6/2015, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 10/4/2013, nel resto confermata, che aveva dichiarato A. L. colpevole del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, ai danni di M. A., determinò, a fini civili, il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%.

1.1. Per quel che in questa sede può assumere rilievo va, in sintesi,ripresa la dinamica dell’evento: l’imputato, percorrendo a velocità ben maggiore rispetto al consentito (oltre 100 Km/h, in presenza di segnali di divieto oltre i 50 Km/h) strada provinciale, con divieto di sorpasso, andava a violentemente collidere con un trattore agricolo, condotto dal M., che percorreva l’arteria nello stesso senso, avente i “dispositivi di segnalazione luminosi non immediatamente visibili e probabilmente mascherati dalla perdita di carico” (così precisa la sentenza d’appello), in presenza di apparato d’illuminazione stradale “scarsamente illuminato”.

1.2. La Corte territoriale ha implementato la misura del concorso colposo della vittima, passando dal 10 al 25%, valorizzando l’incidenza sulla causazione dell’evento della circostanza che il ” M., conducendo il proprio mezzo carente dell’adeguata illuminazione e con a traino la pedana che ne ostacolava ancor più la visuale, ha concorso certamente alla causazione del sinistro in misura maggiore del 10%”.

3. L’Ufficio Centrale Italiano, quale responsabile civile, propone ricorso per cassazione prospettando unitaria censura, con la quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale.

Si assume in ricorso essere rimasto violato l’art. 106 C.d.S., il quale prescrive che i mezzi agricoli devono essere conformi alla normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro. Con la conseguenza che, nella specie, la condotta della vittima avrebbe dovuto essere considerata determinante dell’evento, in quanto il grosso mezzo viaggiava, in assenza di luce solare, con i dispositivi luminosi posteriori oscurati. Inoltre, ove il conducente avesse indossato, come prescritto, le cinture di ritenzione, non avrebbe subito il gravissimo trauma, che lo aveva condotto a morte, essendo stato sbalzato violentemente a terra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di cui appresso.

Quanto all’incidenza del deficit di visibilità del trattore a ragione della inadeguata illuminazione dello stesso non è consentito in questa sede ulteriormente indugiare, stante che la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di merito, con motivazione ed incidenza estimatoria sul concorso di colpa in questa sede non censurabile, in quanto esente vizio logico.

Discorso diverso deve essere fatto a riguardo della mancata dotazione delle cinture di ritenzione o sicurezza.

L’art. 106 C.d.S., comma 6 dispone che “Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonchè per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento”. Nel caso soccorrono le previsioni di cui all’attuale D.Lgs. n. 81 del 2008, all. 5, punti 2.1. e 2.4., le quali impongono la predisposizione di sistemi che impediscano il ribaltamento, nonchè di ritenzione.

Nonostante fosse stata espressamente sollecitata sul punto, la Corte di Catanzaro ha omesso di prendere in considerazione l’incidenza sulla causazione dell’evento letale della mancanza degli anzidetti sistemi di protezione.

5. Ciò posto, non residuando materia penale da dirimere, annullata la sentenza, deve disporsi rinvio al competente giudice civile perchè accerti quanto sopra specificato e, infine, regoli le spese, anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello cui rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio.