CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21271 del 20 ottobre 2016
ACCERTAMENTO – OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO DI CUI ALL’ARTICOLO 32 DEL DPR 600/73 – PRECLUSIONE PROCESSUALE
RITENUTO IN FATTO
La società S.N. ha presentato, in data 29 luglio 2002, istanza per il rimborso del credito IVA relativo all’anno 2001.
Nel 2003 ha aggiunto domanda di definizione automatica per gli anni pregressi.
Con atto del 4.11.2006 l’Agenzia ha notilicato alla società un questionario invitandola a produrre la documentazione contabile per il 2001, e constatata l’omissione di tale invito, ha notificato avviso di accertamento per circa 211 mila euro, oltre sanzioni.
La società ha presentato istanza di annullamento in autotutela, alla quale ha allegato la documentazione a suo tempo richiesta con il questionario e non prodotta all’epoca.
Ha impugnato poi l’avviso di accertamento ritenendo ingiustificata la pretesa dell’Agenzia che si basava sulla mancata documentazione iniziale degli acquisti oggetto di detrazione, documentazione comunque poi integralmente prodotta con la successiva istanza di autotutela.
Il ricorso veniva accolto sia dalla CTP che dalla CTR.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia basandolo su tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata ha essenzialmente dato rilievo alla circostanza per la quale, pur essendo vero che la società non ha prodotto la documentazione richiesta con il questionario, tuttavia l’ha poi depositata integralmente unitamente alla istanza di autotutela. Attribuisce rilievo poi alla regola per cui solo l’omissione dolosa alla richiesta di esibizione produce sfavorevoli conseguenze per la contribuente.
1. Il secondo motivo è fondato, ed il suo accoglimento assorbe gli altri. L’Agenzia fa valere violazione dell’art. 55 DPR 633 del 1972 e 32 DPR 600 del 1973.
La sentenza di appello, ritenendo irrilevante l’iniziale omessa esibizione dei documenti, in quanto gli atti sono stati poi integralmente depositati con l’istanza in autotutela, secondo l’Agenzia avrebbe violato l’art. 32 cit. in base al quale i documenti, di cui sia fatta richiesta al contribuente, e che questi non abbia esibito, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La società non aveva fatto seguito al questionario e non aveva dunque allegato i documenti richiesti e relativi ai beni ed ai costi oggetto di accertamento.
Premesso che nella fattispecie ricorre pacificamente un’ipotesi di mancata risposta al questionario, disciplinata dall’art. 32, terzo e quarto comma, del DPR 600/73, e non di rifiuto di esibizione di documenti in sede di accesso (art. 53, quinto comma, DPR 633/ 72 richiamato dall’art. 33 del DPR 600/1973), costituisce orientamento consolidato di questa Corte la regola per cui rinvio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall’art. 32, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, (Sez. 5 n. 10489 del 2014), salva la facoltà concessa al contribuente dal quarto comma del medesimo art. 32.
A specificazione di tale regola, questa Corte ha altresì ritenuto che la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost, – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Sez. 6 n. 11765 del 2014; Cass. n. 22126 del 2013).
Il ricorso va pertanto accolto nei termini che precedono; la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Basilicata in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla CTR Basilicata in diversa composizione
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