CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 21379 del 4 ottobre 2006
Agevolazione “prima casa” e dichiarazione del compratore nell’atto di trasferimento la mancanza provoca la decadenza
Svolgimento del processo
1. Sulla base della sentenza del Tribunale, con la quale veniva trasferito, ai sensi dell’articolo 2932 Cc, la proprietà di un villino a favore della signora Barbara Cartolari, l’Ufficio del Registro di Latina notificava alla medesima un avviso di liquidazione con il quale richiedeva, in applicazione dell’articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Dpr 131/86, il pagamento di una somma per imposta di registro ed accessori (aliquota dell’8%).
La contribuente impugnava l’avviso, davanti alla Ctp di Latina, affermando che l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 4% perché sussistevano tutte le condizioni per accedere alle cd. agevolazioni prima casa, di cui alla legge 168/82 e successive modifiche.
L’Ufficio controdeduceva affermando che nella sentenza del Tribunale, con la quale era stato effettuato il trasferimento coattivo del bene, mancava la dichiarazione del contribuente di possedere i requisiti richiesti dalla legge per godere del beneficio fiscale, dichiarazione dovuta a pena di decadenza e da rendere contestualmente all’atto di acquisto oggetto di registrazione.
La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente. Secondo la Commissione, nella specie, trattandosi di trasferimento per atto dell’autorità giudiziaria, era preclusa al compratore la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, contestualmente «all’atto di acquisto».
2. L’Ufficio proponeva appello sostenendo che il compratore avrebbe potuto e dovuto effettuare la dichiarazione di sua competenza subito dopo la pronuncia della sentenza, che egli era obbligato a far registrare.
La Ctr del Lazio respingeva il gravame. Secondo il giudice dell’appello, la sanzione della decadenza stabilita dall’articolo 1 della legge 168/82, per la mancata dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per godere del beneficio, non si estenderebbe al caso del trasferimento dei diritti a seguito di sentenza del giudice, per la tassatività di tali previsioni e per la mancanza di una apposita regola legislativa, in tal senso.
3. Avverso tale pronuncia, il ministero delle Finanze propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi. La contribuente, signora Barbara Cartolari, resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1, comma 6, legge 168/82 e succ. modifiche) il Ministero deduce che la disposizione richiamata richiede che «nell’atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel Comune ove è situato l’immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma».
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenze 6721/95, 5717/96 e 1255/97) la dichiarazione del contribuente sarebbe necessaria per godere delle agevolazioni.
Dal caso specifico, riguardante il trasferimento dell’immobile per mezzo di un atto del giudice, quale la sentenza è, non potrebbe derivare un’abrogazione della previsione che impone, obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ponendola a carico del contribuente, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione. Tale momento, infatti, in questo caso, tornerebbe nel pieno controllo delle parti.
La diversa opinione, invece, porrebbe gli Uffici in una situazione di incertezza, contraria ai principi di efficienza e razionalità dell’attività amministrativa.
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta: la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1, comma 6, legge 168/82; e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il Ministero deduce che la Ctr avrebbe errato invocando la disciplina delle sanzioni, del tutto fuori luogo nella specie, laddove la legge stabilirebbe il principio di decadenza, conseguente al mancato adempimento di un onere, non già la loro applicazione per l’inottemperanza ad un obbligo.
3. Il ricorso, che è fondato, deve essere accolto.
3.1. I due motivi, tra di loro strettamente connessi, esigono una trattazione congiunta.
3.1.1. Secondo l’articolo 1 della legge 168/82 (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa), le disposizioni agevolative in esame «si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso (…) effettuati da persone fisiche (…) a condizione che l’acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell’atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma».
Tale previsione, simile alle altre inserite nelle varie leggi di agevolazione per l’acquisto della prima casa, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che tali adempimenti sono posti a carico del contribuente il quale deve osservarli a pena di decadenza.
La sentenza di questa Corte 7437/03, ha stabilito che, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, previste dall’articolo 2 del Dl 12/1985, convertito con modificazioni in legge 118/85, le formalità ivi prescritte – vale a dire la dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune dove è situato l’immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione, e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dalla disposizione -, devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione.
Tali adempimenti sono così indispensabili che, nel caso di trasferimento di un’unità abitativa (ad un coniuge) disposto nel verbale (di separazione consensuale), la richiesta delle agevolazioni e la contestuale dichiarazione circa l’esistenza dei detti presupposti va formulata nel verbale (di separazione) stesso, che tiene luogo dell’atto pubblico di acquisto (sentenza 7437/03, cit.).
3.1.2. Nel caso specifico, posto all’esame di questa Corte, riguardante il trasferimento dell’immobile per mezzo di un atto del giudice, qual è la sentenza, si pone il problema di quando e come deve essere resa la dichiarazione necessaria al conseguimento dell’agevolazione in esame.
Secondo il giudice dell’appello, la sanzione della decadenza stabilita dall’articolo 1 della legge 168/82, per la mancata dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per godere del beneficio, non si estenderebbe al caso del trasferimento dei diritti a seguito di sentenza del giudice, per la tassatività di tali previsioni e per la mancanza di una apposita regola legislativa, in tal senso.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, invece, dalla peculiarità del trasferimento in esame non potrebbe derivare un’abrogazione della previsione che impone, a tutti i contribuenti, come obbligatoria, la detta dichiarazione, ma – al più – uno spostamento logico-temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione.
Tale momento, infatti, sarebbe nel pieno controllo delle parti; mentre la diversa opinione porrebbe gli Uffici in una situazione di incertezza, contraria ai principi di efficienza e razionalità dell’attività amministrativa.
3.1.3. Osserva la Corte che, dal sistema delle disposizioni agevolative di cui si discute, emerge che l’applicabilità del regime più favorevole è subordinata alla espressa richiesta formulata nell’atto di acquisto dal compratore, tenuto contestualmente a dichiarare l’esistenza dei presupposti cui è condizionata l’agevolazione accompagnata dalla mancanza di qualsiasi altra formalità, alternativa alla richiesta formulata dal compratore nell’atto di acquisto, per cui in assenza di tale domanda il contribuente decade dal (recte, non ha diritto al) beneficio.
Non si tratta, perciò, di creare un obbligo nuovo e diverso per il contribuente, come opina la sentenza di merito, ma solo di rendere l’obbligo, che è inderogabile, compatibile con il diverso caso del trasferimento del bene in base al provvedimento (la sentenza avente natura costitutiva) del giudice, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.
A tal proposito, il primo (ma anche l’ultimo) momento in cui la parte, destinataria degli effetti traslativi del provvedimento giudiziale, può far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione tributaria sull’acquisto della prima casa, è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.
È in tale sede, infatti, che viene a spostarsi l’esercizio del diritto attribuito al contribuente dalla legge di agevolazione.
Erra, pertanto, la sentenza di merito, nell’escludere del tutto l’obbligatoria dichiarazione verso il Fisco, proprio perché, come sopra si è detto, tale dichiarazione oltre ad essere formalmente pretesa dalla legge è anche necessaria affinché l’Amministrazione possa conoscere tempestivamente qual è la volontà del contribuente e, al riguardo, possa eseguire i controlli volti a verificare la legittimità della pretesa.
Una contraria interpretazione si tradurrebbe nell’abrogazione dell’obbligo giuridico il cui esercizio è premessa necessaria al godimento del beneficio.
3.1.4. La sentenza di merito ha capovolto tali principi e, sulla base di tale error iuris, ha attribuito alla contribuente l’agevolazione a lei non spettante.
La sentenza, perciò, va cassata e, poiché non occorrono altri accertamenti in fatto, la causa può essere anche decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
4. La novità della questione impone di compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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