CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7390 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall’art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l’acquisto della “prima casa” trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva in emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non ostandovi l’obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell’art. 1 cit., la quale, da rendersi ordinariamente nell’atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio