CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21482 depositata il 15 settembre 2017 – In tema di opposizione allo stato passivo, il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. solo allorché l’attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attività posta in essere per conto di un soggetto differente