CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21482 depositata il 15 settembre 2017
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – CREDITO DEL PROCURATORE ANTISTATARIO – NATURA PRIVILEGIATA NEL FALLIMENTO DELLA CONTROPARTE SOCCOMBENTE – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza n. 291 del 2010 la Corte di Appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dagli avv. S.G. e M.L. ed in parziale riforma della sentenza impugnata, disponeva che il credito pari a Lire 851.840 sorto per il procedimento esecutivo immobiliare promosso nell’interesse di T.M. venisse inserito nello stato passivo del fallimento della (omissis) s.p.a. secondo il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., ed il credito pari a Lire 147.156.534 venisse inserito nello stato passivo con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2 e art. 2776 c.c.;
osservava la Corta, per quanto ancora di interesse, che la circostanza che il procuratore distrattario sia titolare di un diritto autonomo rispetto a quello dell’assistito non toglie che debba essere inserito nello stato passivo della società poi fallita, qualora abbia eseguito delle prestazioni in favore dei creditori della società, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2;
osservava che tale decisione rispondeva all’esigenza di tutelare quelle attività che, svolte nell’interesse dei creditori di un soggetto poi dichiarato fallito, si troverebbero ingiustificatamente senza un’adeguata tutela; contro tale sentenza il Fallimento della (omissis) s.p.a., in persona del curatore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
S.G. e M.L. hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, depositando altresì memoria difensiva;
il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo del ricorso principale la curatela del fallimento lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la previsione di cui dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, faccia esclusivamente riferimento ai crediti maturati dal professionista nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione;
con il secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo errato la Corte nel ritenere che la norma risponda all’esigenza di tutelare quelle attività che, svolte nell’interesse dei creditori del fallito, si troverebbero privi di tutela; con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di precisare che tra i crediti ai quali deve essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, andava ricompreso quello di Lire 118.709.947 vantato dall’avv. S.G.;
i due motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati;
il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 2, trova applicazione, infatti, solo allorché l’attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando, come nel caso in esame, il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attività posta in essere per conto di un soggetto differente (nel caso di specie l’attività è stata prestata dai ricorrenti in favore di un soggetto che era stato parte di una controversia iniziata contro la società poi fallita);
secondo Cass. n. 1211 del 1977 “a norma dell’art. 2749 c.c., non derogato dalla L. Fall., art. 54, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo e per l’insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito e stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non e assistito da privilegio neanche a norma dell’art. 2751 c.c., n. 5, ancorché sia fatto valere, nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali e non è suscettibile di assumere tale natura soltanto il credito che nasce dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente, a norma dell’art. 2229 c.c.”;
anche tale precedente nega, dunque, che il credito vantato dal procuratore antistatario goda del privilegio, spettante ai professionisti ed altro prestatore di opera intellettuale, nel fallimento della controparte soccombente (anche se va precisato che tale arresto fa riferimento al privilegio di cui all’art. 2751, n. 5, norma che però, prima della riforma intervenuta con la L. n. 426 del 1975, disciplinava proprio il privilegio per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale, con formulazione identica all’attuale art. 2751 bis, n. 2, sebbene limitando il riconoscimento all’ultimo anno di prestazione);
la preferita lettura restrittiva, d’altronde, è conforme anche ad un’interpretazione letterale della norma in esame, laddove questa riconosce il privilegio alle “retribuzioni dei professionisti”, dizione che non si presta propriamente a ricomprendere le spese giudiziali liquidate in favore del distrattario;
tali considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
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