CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26096 del 30 dicembre 2015
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 46/10/08 depositata il 5 giugno 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello del Comune di Roma avverso la decisione n. 330/11/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto «nel merito>> il ricorso proposto da N. D. 90 S.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. 2377 ICIAP 1997.
Secondo la CTR, siccome l’appello era stato notificato a mezzo del messo comunale, lo stesso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria della CTP ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Norma quest’ultima che prevede il deposito dell’appello nella segreteria della CTP a pena d’inammissibilità, tranne che nel caso l’appello sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
L’intimata contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune censurava la sentenza denunciando in rubrica «Violazione e falsa applicaZione dell’art. 53, comma 2 e art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 31 dicembre 1992 – rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c.>>, sostenendo che la notifica dell’appello tramite messo comunale equivaleva a quella eseguita a mezzo ufficiale giudiziario e che pertanto non doveva farsi il deposito in segreteria previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. a pena d’inammissibilità.
Il quesito sottoposto era il seguente <Se per l’ammissibilità del ricorso in appello alla CTR il Comune appellante dovrebbe provvedere al deposito di copia dell’appello stesso presso la segreteria della CTP che ha pronunciato nella sentenza impugnata nel caso in cui la notifica dell’appello sia stata posta in essere tramite messo comunale>>
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto più di un’occasione per chiarire che la notifica eseguita col ministero di un messo comunale, che dall’art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 cit. viene permessa all’ente locale, per ragioni logiche deve essere consentita anche con riferimento all’atto d’appello (Cass. sez. trib. n. 8976 del 2007; Cass. sez. trib. n. 13969 del 2001). E, per di qui, l’ulteriore illazione della equivalenza tra notifica a mezzo ufficiale giudiziario e notifica eseguita dal messo comunale (Cass. sez. trib. n. 3433 del 2008). E con la finale conseguenza per cui anche in caso di notifica a mezzo messo comunale, come per il caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, non vi è obbligo di deposito dell’atto d’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. VI n. 9319 del 2014).
2. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per l’accertamento degli ulteriori fatti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015
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