CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 3296 del 19 febbraio 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – USO AZIENDALE – FONTE DI UN OBBLIGO UNILATERALE – CCNL – CLAUSOLE CONTRATTUALI E USO AZIENDALE

L’uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell’uso aziendale, a norma dell’art. 2077 c.c.. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall’uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa.

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 21/6/2010, confermando sentenza del 6/5/08 del tribunale della stessa sede, ha ricettato la domanda del lavoratore M. volta alla condanna del suo datore di lavoro al pagamento dell’indennità di trasferta, ritenendo che la stessa non spettasse per la non equiparabilità alla trasferta dell’individuazione e variazione (in relazione alle condizioni tecniche) della residenza di servizio ad opera della contrattazione aziendale, la quale può apportare anche modificazioni peggiorative rispetto agli usi aziendali.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi, cui resiste il datore con controricorso, seguito le memorie.

Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1362 c.c. con riguardo al ccnl 23.7.76, nonché dell’art. 1 all. A rd 148/31, 2697 c.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato la distinzione tra zona e residenza di servizio ai fini dell’indennità in questione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 20 ccnl 23.7.76, dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato la rilevanza delle condizioni tecniche degli impianti ai fini della determinazione della residenza di servizio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1 all. A rd 148/31, 2697 c.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato che la società avesse obbligo di notificare al lavoratore il mutamento della residenza di servizio.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione art. 1362 e 1363 c.c. con riguardo all’art. 20/A ccnl 23.7.76, nonché artt. 1340 e 1374 c.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato la prassi aziendale nella corresponsione dell’indennità di trasferta.

I motivi sono tra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.

Va in presenza rammentato indirizzo di questa Corte: si richiamano Sez. L, Sentenza n. 15122 del 05/08/2004 e Sez. L, Sentenza n. 4222 del 05/04/2000, ove la Corte ha ritenuto esente da vizi l’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 20 del CCNL degli autoferrotranvieri, secondo la quale la nozione di “residenza di servizio” del lavoratore può coincidere con l’intero territorio di un comune, eventualmente articolato in più frazioni, non essendo dovuta al lavoratore l’indennità di trasferta per gli spostamenti tra le diverse località di cui consta la sua residenza di servizio.

Dalla esclusione che la specificazione della sede di servizio costituisca trasferimento e dal carattere collettivo della previsione deriva inoltre la non necessità di un ordine di servizio individuale.

Ciò posto, trovano applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte, in fattispecie identiche a quella in esame (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, sentenza n. 6098/2012; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7879 del 03/04/2014), secondo cui, premesso il carattere meramente esemplificativo della elencazione contenuta nell’art. 20/A del c.c.n.l. delle residenze di servizio e la possibilità che la stessa possa consistere anche in un vasto ambito geografico, quale la “tratta” o il “tronco” o la “zona”, purché questo non sia talmente vasto da annullare sostanzialmente o ridurre drasticamente le possibilità per il personale di percepire l’indennità di trasferta, deve ritenersi che la variazione (anche in senso peggiorativo) della nozione di residenza di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione del servizio possa trovare la sua causa anche nella previsione di imminenti mutamenti delle condizioni tecniche di impianto o comunque per mantenere le migliori condizioni di esercizio.

La sentenza impugnata si è attenuta ai detti principi, e la corte territoriale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine alla fattispecie sottoposta al suo giudizio.

Deve infine ribadirsi che eventuali usi aziendali possono essere modificati, anche in senso peggiorativo per i dipendenti (salvo i diritti quesiti, nella specie ritenuti salvaguardati), da accordi sindacali successivi, posto che, secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo e ben può essere pertanto modificato da un accordo collettivo successivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 18263/2009, Cass. n. 17481/2009).

Nel caso di specie, il giudice di merito si è correttamente uniformato ai suddetti principi e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento espresso nei precedenti sopra citati.

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3000 per compensi ed € 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.