CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6282 depositata il 31 marzo 2016 – La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67, comma 2, l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purché risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento