CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6282 depositata il 31 marzo 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – PAGAMENTO DI DEBITI DEL FALLITO ESEGUITO DAL TERZO GARANTE – REVOCABILITÀ – CONDIZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da B. Energia s.p.a. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta nei suoi confronti dalla F.F. Energia s.r.l. in A.S., aveva dichiarato inefficace il pagamento di Euro 1.493.000,00 materialmente eseguito in favore dell’appellante, nel c.d. periodo sospetto, da Fiat A. s.p.a., committente della societa’ poi dichiarata insolvente, ma in corrispettivo di una fornitura che era stata ordinata da quest’ultima proprio per la realizzazione dell’appalto commissionatole.
Per cio’ che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale – premesso di non condividere la decisione del primo giudice che aveva escluso l’anormalita’ del pagamento ed aveva percio’ respinto la domanda svolta in via principale dall’A.S. ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2 – ha affermato che ricorrevano i presupposti anche per l’accoglimento della domanda subordinata di cui al comma 2 dell’articolo, in quanto Fiat A. non si era sostituita alla F. nel rapporto da questa instaurato con B. Energia, e non ne aveva assunto in proprio il debito, ma si era limitata ad adempiere all’obbligazione di garanzia assunta verso la fornitrice ed aveva esercitato la rivalsa contro l’originaria debitrice in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, emettendo il 31.5.94 una fattura di addebito a carico della F. che era stata, contestualmente, opposta in compensazione sino al corrispondente ammontare del credito che l’appaltatrice aveva sino ad allora maturato nei suoi confronti; ha quindi rilevato che, poiche’ la compensazione aveva operato con effetto immediato, le poste in tal modo estinte non potevano aver formato oggetto della transazione in ordine alle reciproche pretese debitorie e creditorie stipulata fra Fiat A. e l’impresa in A.S. nel giugno del 97.
La sentenza, pubblicata il 9.1.014, e’ stata impugnata da B. Energia con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui F.F. Energia in A.S. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, sostiene che la corte d’appello, una volta affermato che il pagamento eseguito da Fiat A. costituiva atto estintivo di debito effettuato con mezzi non normali (come tale assoggettabile a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, n. 2), avrebbe dovuto respingere la domanda avanzata ai sensi dell’art. 67, comma 2.
Il motivo e’ infondato.
La corte bolognese ha infatti, del tutto correttamente, pronunciato sull’appello proposto da B. Energia (e non da F. in A.S.) contro il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda formulata dall’attrice in via subordinata. Non consta, peraltro, che nell’atto d’appello B. Energia abbia sostenuto che il pagamento dedotto in giudizio fosse assoggettabile unicamente all’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, respinta dal primo giudice.
In ogni caso, tale ragione di censura, quand’anche effettivamente dedotta dall’appellante, risulterebbe disattesa dalla corte del merito che – dopo aver incidentalmente precisato di non condividere la statuizione di rigetto della domanda principale, ormai coperta da giudicato interno per omessa impugnazione della F. – ha rilevato che non v’erano preclusioni a verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria contemplata dall’art. 67, comma 2, ed ha dunque implicitamente affermato che il pagamento in contestazione, pur data per scontata la sua anormalita’, avrebbe potuto essere dichiarato inefficace anche ai sensi della predetta norma, una volta ritenute provate la sua provenienza dall’originaria debitrice e la scientia decoctionis dell’accipiens.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, B. Energia lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto che il pagamento fosse stato eseguito da Fiat A. quale terza garante, ovvero in nome e per conto della F., anziche’ in proprio, in forza dell’accordo formalizzato con lettera inviatale il 27.10.94, in base al quale la committente si era obbligata a sostituirsi alla debitrice originaria a condizione che venissero ultimate le forniture.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
La corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni del proprio convincimento, rilevando come la tesi della sostituzione di Fiat A. a F. nel rapporto di fornitura risultasse smentita dal contenuto dei documenti versati in atti (a partire proprio dalla citata lettera del 27.10.94) e come nessun rilievo in senso contrario potesse trarsi dalla circostanza che la garante avesse subordinato il pagamento alla consegna da parte di B. Energia di tutte le forniture ordinatele dall’appaltatrice ed avesse richiesto il preventivo benestare di quest’ultima.
A fronte di tale logica ed esaustiva motivazione, la ricorrente si limita a ribadire che solo la propria personale lettura della vicenda sarebbe corretta e ad operare un generico richiamo alle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., senza pero’ chiarire ne’ quali di esse siano state effettivamente violate dalla corte bolognese, ne’ le ragioni della pretesa violazione: la censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa interpretazione, nel merito, delle risultanze istruttorie.
3) Con il terzo motivo la ricorrente contesta l’accertamento del giudice d’appello secondo cui Fiat A. aveva esercitato la rivalsa nei confronti di F.F., compensando il proprio credito derivante dall’eseguito pagamento con un credito di pari ammontare vantato dalla F. nei suoi confronti; sostiene che non v’era prova dell’esistenza di tale seconda, contrapposta partita creditoria e che la compensazione non poteva desumersi ne’ dalle scritture contabili della societa’ poi posta in A.S., inutilizzabili in sede di revocatoria, ne’ dalla fattura di “addebito-compensazione” emessa da Fiat A. il 31.5.95, ne’, infine, dalla lettera inviata dalla stessa Fiat A. ai Commissari, facente riferimento a un prospetto riepilogativo dei rispettivi crediti/debiti compensati non allegato agli atti di causa.
Il motivo deve essere respinto.
Non risulta che nel corso dei precedenti gradi di merito B. Energia abbia mai posto in dubbio che F.F. avesse maturato nei confronti di Fiat A., in virtu’ del contratto d’appalto con questa stipulato, crediti di importo maggiore di quello che essa vantava in corrispettivo della fornitura eseguita: la censura concernente la mancanza di prova dell’esistenza e dell’ammontare di detti crediti, relativa ad una questione di fatto sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimita’, va pertanto dichiarata inammissibile.
S. invece infondate le censure con le quali la ricorrente nega valenza probatoria ai documenti provenienti da Fiat A.: le scritture formate dal terzo estraneo alla lite che, come nella specie, diano conto dei rapporti intercorsi fra il terzo medesimo ed una delle parti, costituiscono infatti prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice, che ben possono concorrere a formare il suo convincimento (cfr., da ultimo, Cass. n. 15037/015).
4) Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, nel quale si contesta l’accertamento della corte del merito, logicamente conseguente a quello oggetto del motivo appena esaminato, secondo cui la transazione stipulata fra Fiat A. e F. in A.S. nel giugno del 97, a saldo e stralcio delle reciproche pretese creditorie e debitorie, non poteva riferirsi ai crediti gia’ compensati.
5) Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che il pagamento eseguito, come nella specie, dal terzo garante e coobbligato, ad estinzione anche di un debito proprio, non comporta alcun depauperamento del patrimonio della societa’ garantita e non e’ percio’ revocabile, mentre l’atto astrattamente revocabile sarebbe quello eventualmente esercitato dal solvens per rivalersi nei confronti del debitore principale successivamente fallito.
Il motivo e’ infondato.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il pagamento effettuato dal terzo garante al creditore dell’imprenditore poi dichiarato fallito e’ revocabile quando il solvens abbia esercitato la rivalsa verso il debitore principale in data anteriore al fallimento (cfr., fra molte, Cass. nn. 8783/012, 9143/07, nonche’ – in fattispecie in cui il pagamento e’ stato ritenuto irrevocabile per il mancato esercizio del diritto di rivalsa – Cass. nn. 16740/014, 22247/012, 4553/011, 3583/011), e cio’ per la semplice ragione che la revocatoria sanziona di inefficacia il negozio solutorio e dunque va diretta contro chi ne e’ stato l’effettivo beneficiario.
Va aggiunto che nel caso di specie Fiat A. ha esercitato la rivalsa attraverso la compensazione legale del proprio credito con quello, di pari ammontare, vantato nei suoi confronti dalla Filippo F. e che, mentre la compensazione legale si sottrae alla revocatoria (Cass. nn. 512/016, 13658/013), e’ certamente revocabile l’atto che ha costituito il presupposto perche’ la compensazione operasse.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 12.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 - La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 ottobre 2022, n. 29328 - La dichiarazione di fallimento non integri, ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto…
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 34532 depositata l' 11 dicembre 2023 - Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20645 - In tema di compensazione di crediti nell’ambito della procedura fallimentare, secondo la quale il credito vantato prima dell'apertura della procedura è formalmente un credito facente capo al…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 34484 depositata l' 11 dicembre 2023 - In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…