Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47019 depositata il 9 novembre 2016 – In rapporto al rischio interferenziale, incombe l’obbligo di gestire i rischi comuni ai lavoratori delle due parti, derivanti dalla interferenza delle diverse lavorazioni e plessi organizzativi, restando ciascun datore di lavoro gravato dall’obbligo di provvedere autonomamente alla tutela dei propri lavoratori.