CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 11 luglio 2017, n. 160
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. – Impiego pubblico – Trattamento di trasferta collegato all’orario di lavoro, riconosciuto al personale impegnato in attività di supporto diretto ai lavori dell’Assemblea legislativa e al personale autista. – Legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione»,art. 8, comma 2.
Ritenuto in fatto
1.- Con il ricorso in epigrafe, illustrato anche con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», che ha inserito l’art. 8-quater nella legge, della stessa Regione, 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), nella parte in cui – detta aggiunta disposizione – nel secondo e terzo suo periodo, rispettivamente, prevede che, qualora la seduta dell’Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto all’attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»;
e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».
Secondo il ricorrente, la norma censurata – regolando, in parte qua, il trattamento economico collegato all’orario di lavoro di dipendenti pubblici – inciderebbe sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; e, in conseguenza del maggior onere finanziario che essa comporta, contrasterebbe altresì con i «principi in materia di coordinamento della finanza pubblica», che il terzo comma dell’art. 117 Cost. del pari riserva alla competenza statale. Dal che il vulnus ad entrambi i parametri evocati.
2.- La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio.
Considerato in diritto
1.- Per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la normativa – contenuta nel secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) – inserita, in detta legge, dall’art. 8, comma 2, della legge, della stessa Regione, 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione».
2.- La normativa così censurata testualmente prevede che «[s]e la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto ai lavori dell’Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta». E che il «[m]edesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».
3.- Con riferimento all’evocato parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione è fondata.
3.1.- Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – operata dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega – la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva.
In particolare, dall’art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 72 del 2017, n. 211 e n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).
Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.
3.2.- La disposizione della Regione Liguria, qui oggetto di scrutinio – al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell’orario di lavoro – concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l’illegittimità costituzionale.
4.- Resta assorbita l’ulteriore censura di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
P.Q.M.
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», nella parte in cui inserisce l’art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).
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