CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6138

Dogana – Imposta sul consumo – Regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise – Istanza di rimborso – Termine di decadenza

Rilevato che

M.I.M. Spa chiedeva il rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti destinati ad usi diversi da combustione e carburazione versata dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2005, che veniva negato dall’Agenzia delle dogane attesa, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2004, l’intervenuta decadenza per tardività della domanda presentata solamente in data 19 aprile 2006, e, per il periodo successivo, la non spettanza del diritto.

La contribuente impugnava il diniego deducendo, in particolare, di aver presentato l’istanza in data 31 agosto 2004 e di essersi limitata, con le successive note del 22 marzo 2005 e 19 aprile 2006, ad integrare i dati e le informazioni già comunicati, nonché la contrarietà dell’imposizione alla disciplina unionale.

L’impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente è rimasta intimata.

Considerato che

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico sulle Accise – TUA), anche in relazione all’art. 6 d.l. n. 452 del 2001, in combinato disposto con il d.l. n. 209 del 2002, conv. con mod. dalla I. n. 265 del 2002, e all’art. 1, comma 116, I. n. 266 del 2005, nonché della Direttiva 2003/96/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia (sent. 5/7/2007 in C-145/06).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5, omessa motivazione su punti decisivi della controversia in relazione ai motivi d’appello formulati dall’Ufficio.

3. Occorre premettere che le doglianze dell’Ufficio investono esclusivamente la legittimità dell’imposizione ex art. 62 TUA per effetto della nuova regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise, introdotta dalla Direttiva n. 2003/96/CE, in vigore dal 1° gennaio 2004, e non anche l’asserita decadenza.

La contestazione, dunque, riguarda la richiesta di rimborso avanzata dalla contribuente limitatamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 2004, mentre per gli importi maturati anteriormente la statuizione della CTR deve ritenersi non più controvertibile.

4. Nel merito, il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

4.1. Nella vicenda in esame, che ha ad oggetto l’imposta di consumo per oli lubrificanti acquistati ed utilizzati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento, la norma di riferimento dell’obbligazione tributaria è contenuta nell’art. 62 TUA.

Tale disposizione, peraltro, si poneva in contrasto con la disciplina unionale e, in particolare, con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, in virtù delle quali, pur rientrando gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento nell’ambito di applicazione delle citate normative, non potevano essere assoggettati all’imposta (erano «obbligatoriamente esonerati dall’accise armonizzata»).

4.2. La questione, dopo un primo atto di diffida della Commissione Europea del 4 novembre 1998, veniva decisa dalla Corte di Giustizia (sentenza 25 settembre 2003, in C-437/01, Commissione delle Comunità europee c/Repubblica italiana) che condannava l’Italia per aver mantenuto in vigore l’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 in contrasto con le citate direttive, da cui il sorgere in capo ai contribuenti di un diritto al rimborso delle somme versate.

4.3. Giova sottolineare, sul punto, che l’imposta (e la norma) in questione era stata oggetto di una prevista soppressione (art. 6 d.l. n. 452 del 2001), ancorché per essere sostituita, con l’art. 7 del medesimo d.l., da altra imposta, denominata «contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale», parimenti obbligatoria e di identico oggetto e disciplina (per cui la Corte di Giustizia aveva ritenuto meramente apparente la dedotta abrogazione); tale abrogazione, inoltre, era stata differita dal d.l. n. 209 del 2002 a far data dall’entrata in vigore del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, peraltro mai adottato.

4.4. Il legislatore comunitario, tuttavia, nel 2003 introduceva una nuova regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise (direttiva n. 2003/96/CE, in vigore dal 1° gennaio 2004): in tale occasione modificava il precedente regime escludendo gli oli utilizzati per usi diversi dall’ambito di applicazione della nuova direttiva.

In altri termini, mentre con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE gli oli minerali utilizzati non come carburanti o combustibile erano comunque inclusi nell’ambito delle accise armonizzate ma obbligatoriamente esenti da imposta, nella nuova direttiva gli stessi non venivano in alcun modo considerati né ai fini dell’imposizione, né ai fini delle esenzioni.

4.5. La Corte di Giustizia, nuovamente adita sulla compatibilità dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 all’innovato assetto, concludeva, pertanto, nel senso di ritenere compatibile («non osta») una normativa nazionale «che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento» (v. Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 2007, in C-145/06 e C-146/06, Fendt, §§ 37 e 38), con l’unico limite che tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse all’attraversamento delle frontiere, principio, da ultimo, ulteriormente ribadito con la precisazione che le norme che regolano l’imposizione dell’imposta non armonizzata possono anche essere di identico contenuto a quelle per le accise armonizzate (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 febbraio 2015, in C-349/13, Minister Finansów c/Oil Trading Poland sp. z o.o.).

4.6. Dal quadro normativo delineato emerge con evidenza che, per il legislatore nazionale, l’acquisto e l’utilizzo di oli lubrificanti per fini diversi da carburante o combustibile per riscaldamento è sempre stato soggetto ad imposizione, mentre per il legislatore unionale una tale possibilità era da ritenersi esclusa fino al 31 dicembre 2003 in conseguenze dell’assetto disciplinato dalle direttive nn. 92/81/CEE e 92/82/CEE, mentre era consentita, successivamente a tale data, in forza della nuova complessiva regolamentazione portata dalla direttiva n. 2003/96/CE (v. Cass. n. 29571 del 29/12/2011; v. anche Cass. n. 4670 del 23/03/2012).

Ne deriva, dunque, la fondatezza della tesi sostenuta dall’Agenzia delle dogane e l’inesistenza di un diritto di rimborso per le imposte versate per i periodi successivi al 31 dicembre 2003.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata limitatamente alle richieste di rimborso per il 2004 e il 2005 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinto, negli stessi limiti, l’originario ricorso del contribuente.

Attesa la peculiarità della questione, segnata dall’evoluzione normativa della disciplina unionale e da ripetuti interventi della Corte di Giustizia, vanno integralmente compensate le spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente alle istanze di rimborso per gli anni 2004 e 2005 e, decidendo nel merito, rigetta, negli stessi limiti, l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.