CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3416
Trattamento pensionistico – Contribuzione figurativa – Retribuzione pensionabile – Inclusione degli emolumenti extra mensili
Rilevato che
con sentenza n. 1799 del 2015, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha affermato il diritto di G.P. alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere, a ritroso, dalla domanda giudiziale ed ha condannato l’Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche con decorrenza dal marzo 2001, oltre interessi legali;
per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che in linea generale nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute);
essi rientravano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dall’art. 24 I. n. 183 del 2010) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8;
ciò premesso, inoltre, l’INPS non aveva fornito la prova di avere effettivamente operato tale inclusione;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolato in un unico motivo;
resiste G.P. con controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo, l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione;
nel giudizio d’appello il P. si era doluto che il Tribunale non avesse rilevato che la domanda ineriva anche al ricalcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione e non solo ai periodi di collocamento in cassa integrazione e mobilità e, su tali aspetti, la Corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo che l’INPS non avesse dimostrato di aver incluso gli emolumenti extra mensili;
rileva l’INPS che non vi era stata, dunque, prova alcuna dell’inesatto computo della pensione ed erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell’INPS l’onere di offrire la prova contraria alle pretese del pensionato, che invece non aveva fornito prova alcuna delle proprie allegazioni;
in via preliminare, va disatteso il rilievo di tardività del ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c., per essere trascorsi più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (28 agosto 2015), e ciò in quanto il 28 febbraio 2016, ultimo giorno utile, era domenica ed il ricorso è stato presentato per la notifica il giorno successivo, 29 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 155, terzo comma, c.p.c.; pure infondata è l’eccezione di nullità della procura e del ricorso per la mancata indicazione della data, posto che la stessa non rimane indeterminata ma deve ritenersi coincidente con quella della richiesta di notifica;
il motivo di ricorso è infondato e va rigettato in continuità con quanto già deciso in fattispecie analoga da Cass. 04/02/2019, n.3209;
invero, la sentenza impugnata, dopo avere affermato l‘obbligo dell’INPS di calcolare il trattamento pensionistico includendo nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili, con riferimento all’accredito figurativo dei contributi per disoccupazione ed aver affermato non esservi la prova della inclusione medesima, ha comunque positivamente accertato l’inadempimento denunziato dall’assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile;
correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all’INPS l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione a suo carico ex lege;
l’INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare in questa sede gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa;
sul punto l’ente ricorrente si è invece limitato ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti, così invertendo l’onere della prova e ponendolo a carico del soggetto-creditore; ovvero ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una non consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito;
in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dell’avvocato I.C. che ha reso la dichiarazione prescritta dall’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge da distrarsi in favore dell’avvocato I.C.. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
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