CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2020, n. 20476 – Per le pensioni di reversibilità il blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 l’importo-base sul quale calcolare l’eventuale superamento della soglia di otto volte il trattamento minimo è costituito dal trattamento pensionistico al netto, e non al lordo, delle riduzioni derivanti dall’applicazione dei divieti di cumulo con gli altri redditi percepiti dal superstite