CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2018, n. 10567
Rapporto di lavoro – Trasferimento – Ragioni tecniche, organizzative e produttive – Accertamento
Rilevato
– che con sentenza del 16 giugno 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da R. C. nei confronti di Italia Lavoro S.p.A. ora ANPAL Servizi S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del trasferimento in sede diversa da quella di originaria adibizione disposto dalla Società allorché aveva ottemperato all’ordine di riammissione in servizio conseguente alla conversione giudiziale del rapporto in origine costituito con contratto a progetto;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sia la nullità del provvedimento, concretantesi in un inadempimento contrattuale essendo il datore tenuto a ricollocare il dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie, sia l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che si è deliberato di adottare una motivazione semplificata
Considerato
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul capo della domanda relativo al risarcimento del danno derivante dall’onere economico conseguente all’illegittimo trasferimento;
– che, peraltro, presa preliminarmente in esame la questione relativa alla tempestività del ricorso, del resto sollevata dalla Società resistente, nel proprio controricorso e ribadita in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., si deve rilevare come lo stesso risulti tardivo, in quanto notificato alla resistente oltre il termine semestrale operante con riguardo alla controversia in questione, introdotta con ricorso depositato successivamente al 4 luglio 2009;
– che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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