CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2018, n. 17447
Fallimento – Istanza del curatore – Procedimento – Contenzioso tributario
Rilevato che
il Tribunale di Milano, dopo aver dichiarato il fallimento di C. T. s.r.l. con sentenza 18 marzo 2016, n. 213 su istanza del curatore del fallimento La Mediterranea s.r.l. e su richiesta del Pubblico Ministero, ha sollevato davanti a questa Corte conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato il fallimento della medesima società con sentenza 8 marzo 2016, n. 13;
il Tribunale remittente ritiene infatti che, in base agli atti acquisiti, la sede effettiva della società, legalmente sedente in Pantelleria, Contrada Tracino Località Kania, sia invece in Milano in quanto: a partire dal mese di luglio 2014 le assemblee dei soci si sono tenute a Milano; la società è stata posta in liquidazione il 2 settembre 2014 e la residenza del liquidatore, presso la quale sono anche conservate le scritture contabili e i libri sociali, è in Milano; l’unica attività imprenditoriale svolta dalla società non è quella originaria, bensì l’attività di incasso dei canoni di affitto dell’azienda locata a terzi e oggetto di procedura esecutiva;
il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la competenza del tribunale di Milano;
il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che
dagli atti di causa risulta confermata la tesi del Tribunale remittente, secondo cui, pur risultando la sede legale della società fallita in Pantelleria, la sede effettiva della stessa è in Milano, ove viene svolta dal liquidatore, nonché dai soci in sede di assemblea, l’attività direttivadella medesima società e che quest’ultima è del tutto inattiva in Pantelleria;
in tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l’inderogabilità della previsione dell’art. 9 legge fallim. e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata; né, in contrario, può invocarsi l’art. 9 ter legge fallim., che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9, cit., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale (Cass. 19343/2016); che pertanto il conflitto sollevato dal Tribunale di Milano va accolto, dichiarandosi la competenza di detto Tribunale sulla procedura fallimentare, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di Marsala; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di regolamento;
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Marsala.
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