CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2019, n. 31815
Tributi – Accertamento catastale – Atto di revisione del classamento – Motivazione – Riqualificazione urbana e di viabilità interna – Mancata specificazione degli interventi e dei vantaggi derivati all’immobile – Illegittimità
Premesso che
1. con sentenza n. 2244, depositata ¡1 29 settembre 2016, la commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Lecce con cui era stato accolto il ricorso proposto da P.M. contro l’avviso di revisione del classamento di una sua unità immobiliare posta in Lecce, emesso dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 335, I. 30 dicembre 2004, n. 311;
2. la commissione regionale, come già i giudici di primo grado, riteneva l’avviso privo di adeguata motivazione e pertanto illegittimo per inosservanza dell’art. 7 I. 27 luglio 2000, n.212, in quanto facente riferimento esclusivamente e in modo generico ad interventi di “riqualificazione urbana e di viabilità interna senza tuttavia specificare di quali interventi si tratti ed in che misura l’immobile del ricorrente se ne sia avvantaggiato”;
3. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
4. la parte intimata non ha svolto difese;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, I. 30 dicembre 2004, n. 311, deducendo, in sostanza, che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto invece statuito dalla sentenza di questa Corte n.21176/2016, l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento che tragga impulso da una c.d. “verifica per microzone” secondo la previsione dell’art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311, deve ritenersi assolto con l’indicazione degli atti prodromici alla procedura di riclassamento, senza necessità di alcun riferimento allo specifico immobile;
2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c., per non avere la commissione tributaria regionale sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente di fronte al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la questione pregiudiziale della legittimità della delibera della giunta municipale di Lecce con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 335, I. 30 dicembre 2004, n. 311, è stata richiesta la revisione del classamento delle unità immobiliari ricadenti -come quella dell’odierna parte intimata – nelle microzone 1 o 2 del territorio del Comune.
3. il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo in quanto logicamente preordinato all’altro, è infondato. Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con ordinanza n.1908 del 16/7/2019), che <<Il processo tributario non può essere sospeso in attesa della definizione di una questione sottoposta, nell’ambito di una diversa controversia, alla Corte di Giustizia, né ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (cd. pregiudizialità esterna) e prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, né ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che regola esclusivamente i rapporti tra processi tributari (cd. pregiudizialità interna).» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n.999 del 20/01/2016). Il processo tributario può essere sospeso ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (cd. pregiudizialità esterna) solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. Tale norma dispone una deroga – in ipotesi predeterminate – al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, “incidenter tantum”, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Inoltre, la sentenza impugnata è stata pubblicata in un momento successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 156 del 2015 – 10 gennaio 2016, momento in cui quindi non risospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 eventualmente applicabile l’art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass. n. 29553 del 2017). Di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che con il vizio denunciato non si censura l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., resta il fatto che tale norma non obbliga il giudice a procedere alla sospensione. Infine, il successivo comma 1 bis dell’art. 39, aggiunto dall’art. 9, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 156 del 2015 (“La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17413 del 2018);
4. il primo motivo di ricorso è infondato. Per l’orientamento della Corte che, pur avendo trovato espressione già prima della ricordata sentenza 21176/2016 – vedasi Cass. 4712/2015 e 3156/2015-, si è definitivamente consolidato in epoca successiva anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 1, comma 335, I. 311, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento“, ribadendo in questo modo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “Il procedimento di revisione parziale del classamento di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nei medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017). La Corte ha altresì ed in particolare evidenziato che non può ritenersi sufficiente a motivare un avviso di nuovo classamento “il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonché ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Di talché le espressioni surriportate non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n. 3156/2015 cit.)» (Cass. Sez. 5, ord. n.22900/2017, cit.);
5. il ricorso va pertanto rigettato;
6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26680 depositata il 15 settembre 2023 - Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell'immobile e…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15123 depositata il 12 maggio 2022 - La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l' 11 maggio 2022 - La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18996 depositata il 5 luglio 2023 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2020, n. 15724 - In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6561 - L'atto di revisione parziale del classamento ex art. 1, co. 335 della L. n. 311 del 2004 deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…