CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14605
Tributi – Accertamento – Riscossione – Contenzioso tributario – Redditi non dichiarati – Finanziamenti diversi
Ritenuto in fatto
C. Srl, con sede legale in Milano, ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per il periodo d’imposta 2000, recante il recupero a tassazione, ai fini IRPEG ed IRAP, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di redditi non dichiarati, iscritti a bilancio come “finanziamenti diversi” – ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.
Il giudice d’appello ha osservato che la società si era difesa sostenendo di avere acquistato un fabbricato, con un finanziamento dell’amministratore, contabilizzato sotto la voce “finanziamenti diversi” e di avere, quindi, registrato, nello stesso modo, un secondo finanziamento dell’amministratore, per le spese accessorie relative all’acquisto dell’immobile, senza tuttavia riuscire a documentare, in fase amministrativa, la provenienza di tale ulteriore finanziamento.
Ha rilevato, inoltre, che la contribuente aveva prodotto la documentazione attestante il finanziamento solo in allegato ad una memoria depositata nel corso del giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento ed ha soggiunto che la produzione, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, era tardiva poiché l’art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 prevede una deroga all’inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi, dal contribuente, in risposta agli inviti dell’Ufficio accertatore, sancita dal quarto comma dello stesso articolo, solo se ricorrono due condizioni: che il contribuente depositi detta documentazione in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
che, contestualmente, dichiari di non avere potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile.
Nella fattispecie – secondo la CTR – la società aveva dato conto dell’impossibilità del deposito della documentazione attestante il finanziamento, per la difficoltà incontrata nel reperirla a causa del decesso dell’amministratore ed aveva provveduto alla produzione anziché all’inizio (tardivamente) nel corso del giudizio.
Considerato in diritto
1. Primo motivo di ricorso: «Violazione (ex art. 360 n. 3, c.p.c.) dell’art. 32, 4 e 5 comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 32 del D.LGS. 31 Dicembre 1992 n. 546.».
La ricorrente lamenta che la CTR abbia affermato la tardività della produzione della documentazione, che attestava che gli esborsi per le spese accessorie dell’acquisto dell’immobile erano stati finanziati dall’amministratore, senza considerare che la sola interpretazione corretta ed ammissibile del combinato disposto del quarto e quinto comma dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, è quella secondo cui la produzione documentale è legittima fino a quando si protragga la causa – non imputabile al contribuente – che ha impedito la produzione dell’atto in fase amministrativa e, quindi, anche nel corso del giudizio, purché ciò avvenga entro il termine perentorio dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima della data di trattazione del giudizio tributario.
1.1. Il motivo è infondato.
È il caso di ricordare il costante indirizzo di questa Corte che, in più occasioni, ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: «In tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell’art.32, quinto comma, del DPR n. 600/1973, solamente depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.» (Cass. 23/03/2016, n. 5734).
La CTR, uniformandosi a tale regula iuris, ha stabilito che la società ha depositato tardivamente la succitata documentazione; al contrario, l’interpretazione prospettata dalla contribuente si appalesa in contrasto con il chiaro tenore letterale dell’art. 32 cit. ed incompatibile con il descritto congegno dell’inutilizzabilità della documentazione, quale effetto automatico dell’inottemperanza all’invito dell’Ufficio accertatore, derogabile solo, come suaccennato, in presenza delle due condizioni anzidette (deposito della documentazione con l’atto introduttivo del giudizio; contestuale dichiarazione del contribuente dell’impossibilità di adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile).
2. Secondo motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. (come previsto dall’art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia su una questione formulata dal ricorrente in entrambi i gradi del giudizio.».
La ricorrente si duole che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione (sollevata dalla società in entrambi i gradi del giudizio di merito) secondo cui l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso in assenza delle presunzioni «gravi, precise e concordanti» cui fa riferimento l’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.
2.1. Il motivo è infondato.
Il lamentato vizio di omessa pronuncia non appare infatti ravvisabile in virtù del consolidato orientamento della Corte, al quale il Collegio ritiene di uniformarsi, secondo cui: «Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.» (Cass. 13/10/2017, n. 24155).
È il caso di rilevare che, nella specie, la decisione della CTR esiste e si sostanzia nel riconoscimento della fondatezza della pretesa impositiva.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, a favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
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