CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38894
Rapporto di lavoro – Associazione non riconosciuta – Licenziamento – Assenza di valido atto – Riconoscimento delle differenze retributive – Responsabilità patrimoniale personale del presidente e del vicepresidente in solido con l’associazione
Fatti di causa
La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 528/2018 aveva rigettato il reclamo proposto da D. B. e I. M. avverso la decisione con cui il tribunale di Teramo aveva ritenuto ancora sussistente il rapporto di lavoro tra M.A. e l’associazione Confeuro di Teramo, in assenza di un valido atto di licenziamento, ed aveva condannato gli stessi, in via solidale con l’associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e Vicepresidente della stessa, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice dal 4.3.2014 al 20.2.2016.
La Corte aquilana, per quel che in questa sede interessa, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva di D. ed I. in ragione del disposto dell’art. 38 c.c. circa la responsabilità patrimoniale delle persone che agiscono per conto della associazione non riconosciuta; aveva ritenuto non esistente in giudizio la domanda di D. e I. di avvalersi della transazione stipulata tra la M. e il G. ( nominato da Confeuro Teramo per la regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale), così non potendosi estendere gli effetti di tale transazione sugli stessi, anche escludendo che questi avessero chiesto la produzione in giudizio di detta transazione. Il giudice di appello aveva infine rigettato le ulteriori doglianze relative alla statuizione circa la permanenza del rapporto di lavoro nel periodo in questione .
Avverso detta statuizione il D. e l’I. proponevano ricorso affidato a tre motivi cui resistevano con separato controricorso A. M. e F.G..
Ragioni della decisione
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per aver la corte di merito ritenuto decaduta la parte dalla possibilità di avvalersi della transazione in quanto tardiva la formulazione della relativa Istanza. A tal riguardo rilevava dì aver avanzato la richiesta in talune mail anche nell’atto di appello, pur dando atto che nulla era invece chiesto nel verbale di udienza.
Pur tenendo in disparte le osservazioni circa la specificità della censura che solo richiama i documenti senza inserirne il contenuto nel testo, deve principalmente rilevarsi che agli atti manca proprio la transazione cui è fatto riferimento e di cui i ricorrenti vorrebbero avvalersi.
La sentenza impugnata statuisce in motivazione che mai è stata chiesta la produzione di detta transazione stipulata al di fuori del giudizio. Rispetto a tale precisa valutazione, la censura ( peraltro inconferente rispetto al vizio richiamato), avrebbe richiesto, per non incorrere nel difetto di autosufficienza, quantomeno l’inserimento dell’esatto contenuto della richiesta, al fine di dar conto della eventuale erronea determinazione attualmente censurata ( e ciò anche per confutare quanto a riguardo dichiarato della controricorrente circa l’assenza di qualsivoglia transazione).
Il motivo per tali plurime ragioni è inammissibile.
2) Con la seconda censura è dedotta la violazione degli artt. 38, 2086, 2094, 2104, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co.1 nn 3 e 5, c.p.c., per aver, la corte di appello, omesso di analizzare il tema della “gestione del rapporto” dì lavoro limitandosi a confermare la responsabilità patrimoniale dei ricorrenti.
Il motivo è inammissibile poiché è aggredito il merito della valutazione svolta dalla Corte d’appello peraltro diretto alla affermazione della legittimazione passiva dei ricorrenti quali Presidente e Vicepresidente di C., affermata, anche nelle precedenti fasi del giudizio, sulla base del disposto dell’art. 38 c.c. Il motivo, peraltro, non indica dove e come tale eccezione sia stata posta nel giudizio, così non riuscendo a contrastare quanto a sua volta denunciato dalla parte controricorrente ( pg 16) circa la novità della eccezione.
3) La terza censura denuncia la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla data dì scioglimento della società e alla cessazione della sua operatività.
La Corte di merito nella impugnata decisione ha affrontato il tema anche delineando l’esatto contenuto delle censure mosse alla decisione del tribunale e dunque trattando e valutando le questioni poste con determinazione di merito non esaminabile ulteriormente in questa sede di legittimità. Il motivo è dunque infondato. Peraltro la attuale doglianza neppure indica dove e come le eccezioni attualmente svolte siano state prospettate, e quindi in discussione, e come le stesse possano essere dirimenti e decisive ai fini di una diversa valutazione ( Cass.n.23238/2017).
Il rigetto del ricorso e dei suoi singoli motivi rende assorbito l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente.
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda anche articolata con “parallelo ” ricorso pendente dinanzi a questa Corte ( RG n. 23219/2019) tra le medesime parti e con ragioni che intrecciano la presente controversia , di cui si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.