CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3845 depositata il 12 febbraio 2024 – Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l’iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l’ inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle ” rationes decidendi” non censurate (o sulla “ratio decidendi” non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse