CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14872
Lavoro – Dipendente postale – Somministrazione di lavoro – Illegittimità – Accertamento – Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Rilevato
che, con sentenza del 21 settembre 2016, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la domanda proposta da A. C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e diretta all’accertamento della illegittimità della somministrazione di lavoro intercorsa tra il ricorrente e la società ( per il periodo 16 novembre – 15 dicembre 2006, cui poi erano seguiti cinque contratti di lavoro subordinato a termine) e dichiarava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2006 ordinando alla società il ripristino del rapporto di lavoro e condannandola al pagamento di un’indennità ex art. 32, L. n. 183 del 2010 determinata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
che, per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi cui resiste con controricorso il C.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. insistendo per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone l’accoglimento, in dissenso dalla proposta del relatore;
Considerato
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, e 21, comma 4, e 27 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto generica la causale del contratto di somministrazione in quanto la norma prevedeva solo la sussistenza di una ragione di carattere obiettivo, effettiva e comprovabile, anche se riferibile all’ordinaria attività dell’utilizzatore non essendo richiesta la specificazione delle ragioni del ricorso alla fornitura di manodopera evidenziandosi, altresì, che neppure era corretta l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza per la quale solo nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l’adibizione del lavoratore al call center era avvenuta per soddisfare l’esigenza di eseguire l’appalto di Servizi del comune di Roma in quanto nel contratto di somministrazione erano stati specificati la sede di lavoro, la durata della prestazione lavorativa le mansioni che i lavoratori somministrati avrebbero dovuto svolgere; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 per avere la Corte di merito erroneamente determinato in dieci mensilità l’indennità di cui alla menzionata norma laddove la stessa, in considerazione dei criteri di cui all’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, doveva essere contenuta nel limite minimo di 2,5 mensilità e, comunque, non poteva essere superiore alle sei mensilità ai sensi del sesto comma del citato art. 32, avendo Poste Italiane stipulato gli accordi sindacali ivi indicati;
che il primo motivo è infondato in quanto pur essendo, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’ utilizzatore (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.2013 n. 20598), la normativa di riferimento prevede come “condizione di liceità” che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in quelle categorie ed impone di indicarle per iscritto nel contratto a pena di nullità (art. 21, u.c.) e l’indicazione non può essere tautologica e generica, nè può risolversi in una parafrasi della norma, dovendo esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. in tali termini , Cass. 6933/2012 cit. nonché Cass. 6 ottobre 2014 n. 21001);
che, nel caso in esame, le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate nella esigenza di far fronte “all’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali” senza alcun ulteriore indicazione ragion per cui il giudice del gravame non la ha ritenuta sufficientemente specifica, in quanto non viene specificato quale sia l’opera, il servizio o l’appalto limitandosi alla riproduzione della clausola collettiva di cui all’art. 25 del CCNL in tal modo facendo corretta applicazione dei sopra richiamati principi affermati da questa Corte (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011, Cass. 8120 del 2013, tra le varie);
che, peraltro, l’onere della forma scritta deve concernere la clausola nella quale vengono indicate la ragioni del ricorso alla somministrazione e alla genericità della causale non può sopperirsi con altre indicazioni contenute nel contratto (Cass. n. 17540 del 1° agosto 2014);
che il secondo motivo è inammissibile: nella prima parte alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006 n. 11 107; Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; con riferimento all’art. 32 comma 5° , per tutte, vedi Cass. n. 8747/2014 ) secondo cui la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria laddove nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si evince dalla lettura della motivazione, dei criteri stabiliti nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (la durata dei contratti a tempo determinato, le rilevanti dimensioni aziendali) ed ha concluso nel senso che ha ritenuto congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in dieci mensilità; nella parte in cui lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli “accordi sindacali di stabilizzazione” in quanto non viene riportato nel motivo, neppure in forma sintetica, il loro contenuto sì da consentire la verifica della riferibilità degli stessi anche al ricorrente dovendo tale verifica essere effettuata con riferimento alla data di cessazione del rapporto essendo subordinata alla concreta possibilità per il lavoratore di aderire e non alla semplice stipula, da parte del datore di lavoro, di tali accordi (cfr. Cass. 11.2.2014 n. 3027, vedi anche più di recente : Cass. n. 30617 del 20 dicembre 2017);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv. F. A. per dichiarato anticipo fattone;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.