CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15489
Stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo – Assegno per il Nucleo Familiare – Requisiti – Diritto
Rilevato
– che con sentenza del 10.02.2014 la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Alessandria, che riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente la domanda proposta da F.N., L.M., T.M., E.G.B.K.K. e M.M. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’Assegno per il Nucleo Familiare previsto dall’art. 65 della Legge nr. 448/1998;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS e nel merito sussistente il diritto degli originari ricorrenti all’assegno per il Nucleo Familiare non costituendo requisito necessario a tal fine lo status di cittadino italiano, ravvisandosi nel caso contrario il contrasto con l’art. 11 della Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003, recepita nell’ordinamento italiano, con il d.lgs. 3/2001, che ha modificato il d.lgs. 286/1998, prevedendo al novellato art. 9, comma 13, lett. c) la possibilità, per gli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di godere delle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, F.N., L.M., T.M.;
– che nelle more dell’adunanza camerale l’INPS ha notificato e depositato rinuncia al ricorso della quale il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.