MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 17 ottobre 2019, n. 18
Circolare n. 16 del 6.09.2019 relativa a “Contratto di espansione” – Articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e circolare n. 16 del 6.09.2019 – Integrazione
In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale concernenti la richiesta di chiarimenti circa la possibilità – per le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Igs. n. 148/2015 ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali – di accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. 29/10017 del 14.10.2019, si osserva quanto segue.
Com’è noto, il legislatore al comma 6 dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede espressamente che la prestazione di cui al comma 5 (uscita anticipata) possa essere riconosciuta anche “perii tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”.
La prestazione richiamata, disposta al comma 5 del medesimo articolo 41, consiste in una indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo.
Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l’accesso alla misura di cui ai commi 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria).
A conferma del ragionamento sistematico e giuridico sotteso all’articolo 41 in disamina si evidenzia che l’ambito soggettivo della misura di cui ai commi 3 e 7 (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie) è espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS tanto che il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.
Anche relativamente alle modalità e termini per la procedura di consultazione finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo governativo, necessario per la stipula del contratto di espansione, è richiamato l’articolo 24 del D.lgs. in parola riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I.
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