CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18615 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. in quanto il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.