CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6859
Tributi locali – ICI – Accertamento – Mancata dichiarazione – Possesso area fabbricabile – Notificazione
Premesso che
1) L.P. Di Napoli ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania il 23 febbraio 2015, n. 1865, con la quale è stato dichiarato legittimo l’avviso notificato ad essa ricorrente dalla srl P. per conto del Comune di Pastorano, per mancata dichiarazione ai fini lci 2007 del possesso di un’area fabbricabile;
2) la srl P. non ha svolto difese;
Considerato che
1) con il primo e secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta che la commissione, laddove ha ritenuto l’avviso congruamente motivato perché recava l’indicazione della rendita catastale dell’area e l’indicazione della zona in cui era inserita nel piano regolatore generale, ha violato o falsamente applicato gli artt. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, 52 e 59, comma 1, lett. g) della I. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza dei quali l’avviso avrebbe dovuto essere invece considerato privo dei necessari requisiti motivazionali poiché indicava il valore attributo all’area (€ 481.974,375) senza dare ragione di come quel valore fosse stato determinato non potendosi ritenere allo scopo sufficiente l’evocazione -con le parole: “considerato il contenuto dispositivo di cui alla delibera in materia di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini Ici per l’anno 2007” – di una non precisata delibera adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), l. 446/97;
2) con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 31, comma 20, I. 289/2002, 10, comma 2, I. 212/2000 nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per non avere la commissione tributaria regionale accolto la contestazione che essa ricorrente aveva mosso alla irrogazione delle sanzioni deducendo che la mancata dichiarazione e il mancato pagamento dell’Ici erano da ricondursi al mancato rispetto da parte del Comune dell’art. 31 (che prescrive che i comuni debbano dare comunicazione ai proprietari del cambio di destinazione dei terreni da agricoli a edificagli);
3) il primo e secondo motivo sono infondati. In forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il comune può determinare, con proprio atto (regolamento consiliare o delibera di giunta; v. Cass. n. 27572/2018), periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Questa Corte ha più volte affermato che, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio” (così, di recente, Cass. n. 16620 del 05/07/2017). La dicitura “considerato il contenuto dispositivo di cui alla delibera in materia di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini lei per l’anno 2007” era sufficiente a motivare l’avviso secondo i canoni dell’art. 7 della l. 212/2000 in quanto consentiva alla contribuente di avere conoscenza della delibera in questione, individuata con riferimento alla materia e all’anno di riferimento;
4) il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che la dedotta inosservanza dell’art. 31,comma 20, l. 289/90 non è specificamente sanzionata e in ogni caso non ha relazione alcuna con, e non può ritenersi giustificativa della, l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione e di pagamento dell’ici dovuta in base alla qualificazione di area fabbricabile inserita in zona D, attribuita all’area dalla ridetta delibera di giunta;
5) il ricorso deve essere rigettato;
6) niente sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;
7) ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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