CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24152 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Mentre nei confronti dei professionisti quale è il contribuente, opera la presunzione legale di cui all’art. 32 cit. con riguardo ai soli “versamenti” non giustificati anche per i due anni di imposta per cui è causa.