CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2020, n. 18680
Tributi – Accertamento catastale – Revisione parziale di classamento ex art. 1, co. 335, Legge n. 311/2004 – Vizio di motivazione – Contenuto minimo necessario
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, col quale l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del classamento dell’immobile della contribuente, sito in Via Z., n.(…), microzona “Trieste”, cat. C1, dalla classe 5 alla classe 7, ha accolto l’appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR, nel caso di specie, ha ritenuto che la motivazione dell’atto (di riclassamento) si limitava a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, non indicando, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, ritenendo insufficienti i non meglio precisati interventi pubblici per la riqualificazione urbana, dovendosi altresì tener conto delle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende.
M.L.T. si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, I. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, I. 311/2004, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto non congruamente motivato l’atto di classamento.
2. Il motivo è infondato.
3.1.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell’art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).
3.2.Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).
L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost. 249/17, cit.).
3.3.È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).
3.4.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell’art. 1 della legge n. 311/2004.
3.5.Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).
4. La CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va rigettato.
5. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l' 11 maggio 2022 - La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37207 depositata il 20 dicembre 2022 - La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2020, n. 15724 - In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18302 depositata il 7 giugno 2022 - La motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione. Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15123 depositata il 12 maggio 2022 - La revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6561 - L'atto di revisione parziale del classamento ex art. 1, co. 335 della L. n. 311 del 2004 deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…