CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3554 – La nozione di “specifico progetto”, in riferimento al testo dell’art. 69, primo comma d.lg. 276/2003, applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa