CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21983
Prestazioni assistenziali – Pensione di inabilità – Assegno ordinario di invalidità – Accertamento del requisito sanitario
Rilevato che
1. L.M. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione per la cassazione del decreto ex articolo 445 bis quinto comma c.p.c. del Tribunale di Foggia che, dopo aver omologato con esito negativo l’accertamento tecnico preventivo con cui si chiedeva l’accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità, aveva posto a suo carico le spese processuali e quelle di c.t.u.
2. L’Inps ha resistito con procura speciale in calce al ricorso notificato.
Considerato che
1. a fondamento del ricorso L.M. formula due motivi, entrambi aventi ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92, 113, 116 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 445 bis comma cinque c.p.c..
Riferisce che nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio per a.t.p.o. era presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, sebbene senza l’esplicito riferimento alla relativa norma giuridica ed al reddito, confortata dalla prodotta documentazione fiscale.
Sostiene che risultassero pertanto integrati i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e di quelle di c.t.u.
2. Il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito (v. ex aliis Cass. n. 24303 del 29-11/2016) che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall’ art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla I. n. 326 del 2003 , e risultante dall’aggiunta operata dall’ art. 52, comma 6, della I. n. 69 del 2009, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, dell’ art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi;
3. si è anche aggiunto che con la dichiarazione sostitutiva iniziale deve intendersi implicitamente assunto l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito intervenute nel corso del giudizio, volendosi in tal modo salvaguardare l’efficacia della dichiarazione nei diversi gradi del medesimo procedimento, non comportando quindi la mancanza di assunzione esplicita dell’impegno l’inefficacia della dichiarazione (cfr. da ultimo Cass. 9206 del 10/4//2017).
4. A tanto consegue I’ idoneità della dichiarazione formulata in calce al ricorso introduttivo, sottoscritta dal M. con l’autentica del difensore, nella quale egli dichiarava di “avere un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
5. Il decreto impugnato dev’ essere pertanto cassato in relazione alla statuizione sulle spese.
6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento per a.t.p.o. ed esonero della parte dal pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste a carico dell’Inps.
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
8. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese processuali del giudizio per a.t.p.o. dinnanzi al Tribunale e pone a carico dell’Inps le spese di c.t.u.
Condanna l’INPS alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 900,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. V.S.
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