CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10334
Infortunio sul lavoro – Menomazione dell’integrità psicofisica – Indennizzo per danno biologico
Rilevato che
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado e, accertata l’eziologia professionale dell’ipoacusia denunciata il 9 luglio 1999, ha riconosciuto all’attuale intimato l’indennizzo per danno biologico nella misura del dieci per cento, con decorrenza dalla predetta data, oltre interessi;
2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale l’intimato non ha opposto difese e conferito delega in calce alla copia notificata del controricorso;
Considerato che
3. articolando il motivo di ricorso con plurime violazioni di legge, l’INAIL si duole dell’erronea applicazione, nella specie, dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e, in particolare, del discrimine temporale, per l’applicazione della predetta normativa, indicato nel 25 luglio 2000, con conseguente applicazione del regime precedente agli eventi dannosi antecedenti;
4. il ricorso è da accogliere;
5. l’art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2000 prevede che “Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerai a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.“;
6. l’intero comma 6 disciplina fattispecie di infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3), seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario;
7. nella specie è incontroverso che l’evento dannoso si collochi in epoca antecedente al discrimine temporale del 25 luglio 2000, conseguendone l’applicabilità dell’art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e, dunque, la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura pari o superiore all’11 per cento;
8. incontroverso, altresì, che la percentuale stimata in giudizio sia risultata inferiore a detta percentuale, la sentenza va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata;
9. l’alterno esito dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito;
10. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensale del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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