CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3475 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo «spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili