CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9213

Tributi – Accertamento – Riscossione – Rapporto di commissione con mandato senza rappresentanza

Fatti di causa

In esito ad una verifica fiscale che aveva lasciato emergere la sussistenza di un rapporto di commissione con mandato senza rappresentanza tra la s.r.l. L. e la s.r.l. G.T.M., l’Agenzia delle entrate recuperò nei confronti di entrambe maggiore materia imponibile ai fini dell’iva, dell’irpeg e dell’irap.

Le due società impugnarono i relativi avvisi di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

Quella regionale ha dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia, nonché quello incidentale delle società, incentrato su una questione preliminare, purfrocedendo a esaminare comunque il merito.

A fondamento della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello principale, il giudice del gravame ne ha stigmatizzato il carattere meramente ripetitivo.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui le società replicano con controricorso, che illustrano con memoria.

Ragioni della decisione

1. – Fondato è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 346 c.p.c., là dove la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché meramente ripetitivo delle deduzioni svolte in primo grado.

L’Agenzia ha riprodotto difatti in ricorso il contenuto dell’appello che aveva proposto, dal quale si evince che esso aveva puntualmente aggredito le statuizioni della sentenza di primo grado.

2. – Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti due, che concernono la nullità della sentenza impugnata (secondo motivo) ed il merito della vicenda (terzo motivo).

La sentenza impugnata va cassata per il profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata per il profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Molise in diversa composizione.