CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32998 – L’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c. c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso