CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32998
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Ammissione dei crediti tributari e non tributari – Crediti iscritti a ruolo
Rilevato che
1. EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. impugna il decreto Trib. Napoli 13.4.2017, n. 1084/2017, in R.G. n. 31517/2016, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 I.f. dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento N. s.a.s. di M. G. in estensione di L. M. ed in particolare dell’importo di euro 537.617,66 nella massa passiva personale del predetto socio;
2. il tribunale ha invero ritenuto che, a fondare l’ammissione dei crediti tributari e non tributari per cui è causa, non soccorressero gli estratti di ruolo, né le cartelle e gli avvisi di addebito per quanto notificati e prodotti, poiché da tali documenti non erano evincibili “i codici relativi agli importi iscritti a ruolo, né il titolo dell’iscrizione”, cioè “l’atto presupposto o la disposizione di legge in base ai quali è effettuata l’iscrizione”; tale carenza impediva inoltre di accertare se le pretese fossero di natura tributaria o non tributaria, mentre era fondata – in via autonoma – l’eccezione di prescrizione posta dalla curatela, ricavata dalla data di notifica delle cartelle “in parte qua ..ipotizzata”;
3. con il ricorso si deducono, in sei complessi motivi e rigettata ogni supposta propria acquiescenza (per aver omesso osservazioni al progetto di stato passivo) e piuttosto invocata la non contestazione da parte del curatore (che ha dedotto sull’opposizione spiegata ex art.98 I.f. solo all’udienza convocata): a) vizio di motivazione, avendo trascurato il tribunale che il credito era provvisto di titolo, in quanto le cartelle erano state tutte notificate e non opposte dal debitore, né erano stati rilevati vizi formali, bastando infine gli estratti di ruolo a ricostruire la pretesa; b) violazione dell’art.87 d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.93 I.f., apparendo gli estratti dei ruoli, riproduttivi delle cartelle, idonei a ricostruire i tributi; c) nullità della sentenza, ove assomma vizi dei crediti e raggruppa in modo indistinto privilegiati e chirografari, andando al di là della decisione del g.d. (a sua volta rinviante al parere del curatore) che sembrava aver ammesso i crediti almeno in chirografo; d) vizio di motivazione, ove il decreto non ha considerato la portata probatoria dell’estratto di ruolo, che riproduce gli elementi essenziali della cartella esattoriale già notificata, non impugnata e dunque con credito cristallizzato, suscettibile di prescriversi, al più, nel solo decennio ordinario dell’art. 2946 c.c.
Considerato che
1. i motivi, da trattare in via congiunta perché intimamente connessi, sono fondati; orbene, dalla stringata prosa del decreto risulta invero, per un verso, che Equitalia ha insinuato il complessivo credito (pacificamente non ammesso nella sua integralità) sia sulla base degli estratti di ruolo sia producendo tanto le cartelle che gli avvisi di addebito, notificati; la ratio del rigetto ha fatto propria, per quel che si comprende, l’eccezione della curatela che ha sollevato, il tema della “decodifica dei codici”, conseguendone, a valle, un giudizio di non ricostruibilità del tipo di credito e di contestazione ad esso opponibile, già però sollevando, dalle date di notifica delle cartelle, le rispettive prescrizioni;
2. osserva questo Collegio che l’art. 87, co. 2, d.P.R. 602/1973 prevede che se il debitore è dichiarato fallito “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” ed il successivo art. 88, co. 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (Cass.5244/2017);
3. «come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063/2008, Cass. ord. nn. 12019/2011, 3876/2015, 4631/2015) i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.f., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore [..] l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento» (Cass. 655/2016); infatti, «è ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell’ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest’ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la “riserva” prevista dall’art. 45, D.P.R. cit. (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt.» (Cass. 6126/2014);
4. con il termine “ruolo” ed “estratto di ruolo” si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, «il “ruolo”, come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo dell’art. 10 lett. b) del d.p.r. n. 602 del 1973, esso è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” e che, per l’art. 11 del medesimo d.p.r., “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. A norma del successivo articolo 12 l’ufficio competente “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; nel ruolo “devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”; “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da suo delegato” e “con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il “ruolo” è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’ufficio competente” (cioè dell’ente creditore impositore), quindi “atto” che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. (…) Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore- (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dall’esattore … sostanzialmente contenente gli … elementi della cartella …”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto); l’ “estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “documento” (un “elaborato informatico … contenente gli … elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta» (Cass. s.u. 19704/2015);
5. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il “ruolo” e “l’estratto di ruolo”, comunque «l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale» (Cass. 11794/2016);
6. l’art. 93 I.f. richiede ai fini dell’ammissione al passivo l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. 5244/2017), né, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all’agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito: infatti questa Corte ha ritenuto che «per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi dell’art. 87, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973, n. 46, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale» (Cass. 12117/2016, 655/2016); l’indirizzo può dirsi consolidato (Cass. 16112/2019, 2732/2019, 23576/2017), avendo questa Corte da ultimo precisato che «in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere … stante il disposto dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all’originale», circostanza che non risulta né provata né allegata;
7. quanto richiamato opera per tutti i crediti veicolati dall’agente di riscossione, mutando solo, con la contestazione sostanziale, lo sviluppo processuale del relativo accertamento: per Cass. 2732/2019, infatti, «l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale.»; la pacifica riproduzione, già nell’estratto di ruolo, di tutti gli elementi essenziali del credito così come contenuti nella cartella, la non contestazione del fatto in sé della notifica della cartella, la non impugnazione infine di quest’ultima determinano dunque l’irrilevanza, se non la speciosità, della mancata ‘decodificazione’ dei codici degli importi iscritti a ruolo, presupponendo la circostanza, già con la conoscenza dei codici, la piena ricostruzione della natura dei crediti alla stregua della ordinaria diligenza;
8. riguardo alla prescrizione, la premessa cristallizzazione dei crediti, quale effetto della mancata impugnazione delle cartelle notificate, si correla al principio, anche di recente ribadito, per cui «il contribuente non può, mediante l’impugnazione dell’estratto del ruolo, formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest’ultime, decorso il quale, divengono definitive» (Cass. 19010/2019); sul punto non assume pertanto alcuna rilevanza la pretesa difficoltà di distinguere, tra i crediti azionati da Equitalia, pretese tributarie da pretese non tributarie; al di là della vaga ripresa, nella sbrigativa prosa del tribunale, di “ipotizzate varie possibili prescrizioni”, formulate dal curatore e così recepite ma nemmeno in sintesi riprodotte, va innanzitutto dato corso all’indirizzo per cui «il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest’ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione» in quanto «la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. 10547/2019); ed in ogni caso, «l’eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell’obbligazione che, riguardando l'”an” e il “quantum” del tributo, rientra nella cognizione de/giudice tributario» (Cass.15717/2019), così imponendo – come visto e per tale parte – l’ammissione con riserva e non il rigetto della domanda;
9. quanto agli estratti di ruolo e cartelle relative a debiti non tributari, opera il parallelo e più severo principio per cui «la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c. c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif, dalla l n. 122 del 2010).» (Cass. s.u. 23397/2016; Cass. 12200/2018);
10. il decreto del tutto genericamente, mediante il cennato rinvio alle ‘ipotesi’ del curatore, ha respinto la domanda giustapponendo la ratio decidendi della avvenuta prescrizione, ma non ha assolto all’onere di indicare – con riguardo alla riferita eccezione – i reali termini per l’esercizio di tale diritto, dunque in contrasto con il principio, qui da ribadirsi, per cui «l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c. c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso.» (Cass. 14135/2019);
11. il ricorso è, pertanto, fondato; il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, chiamato a decidere anche per le spese del procedimento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
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