CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14894
Contratto di apprendistato – Portalettere – Avviso di selezione – Superamento di una visita medica di idoneità
Rilevato che
1. con sentenza del 6.10.2015, La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale e l’appello incidentale rispettivamente proposti dalla società P.I. p.a. e da C.D.G. avverso la decisione del Tribunale capitolino che, in parziale accoglimento della domanda proposta da quest’ultima, aveva condannato la società a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a trentasei mensilità della retribuzione dovuta per un apprendista portalettere, respingendo nel resto il ricorso;
2. la Corte distrettuale, sulla premessa che la G. aveva partecipato ad una selezione indetta dalla società H.G. e P. per conto della società P.I., selezione finalizzata alla ricerca di portalettere da assumere in varie regioni, e che detto avviso prevedeva che P.I. offrissero un contratto di apprendistato di tre anni, che i candidati avrebbero partecipato ad una selezione articolata in diverse prove e che l’assunzione era subordinata al superamento di una visita medica di idoneità, che la G. aveva superato sia la prima che la seconda prova, ma non aveva ricevuto alcuna comunicazione di assunzione, rilevava che non poteva escludersi ogni obbligo per P., che, per la natura di offerta al pubblico dell’avviso di selezione, si era vincolata all’assunzione in qualità di apprendisti portalettere di partecipanti che avessero superato le prove selettive;
3. a ciò conseguiva, secondo la Corte, che, in ipotesi di mancata assunzione, come nella specie, la società fosse tenuta a risarcire il danno, che nella specie era quantificato nella misura suindicata;
4. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la G.;
5. entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
1. va, preliminarmente, disattesa l’eccezione della controricorrente di tardività del ricorso della società, in quanto, all’esito della prima notifica dell’impugnazione, effettuata infruttuosamente in data 6.4.2016, per essere risultato il difensore domiciliatario trasferito, il procedimento notificatorio è stato immediatamente riattivato dalla società con richiesta del 15.4.2016, cui è seguita la rituale notifica in pari data: ciò è conforme a quanto sancito da questa Corte a sezioni unite (cfr. Cass., s.u. 15.07.2016 n. 14594 e ss. conformi);
2. con il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1336 c. c., assumendo che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, per configurare l’offerta al pubblico, il bando debba contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, oltre ad alcuni requisiti del bando stesso, come il numero di posti disponibili ed i criteri di valutazione dei partecipanti, ciò che nel caso di specie era stato assente;
3. con il secondo motivo, lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., sul rilievo che la ricorrente avrebbe potuto trovare anche nella situazione di mancata conclusione del contratto una diversa occupazione, che avrebbe reso possibile limitare il danno da risarcire; la società ricorrente adduce di avere avanzato specifiche richieste istruttorie finalizzate ad accertare l’aliunde perceptum, quali la richiesta di ordine alla ricorrente di esibire la dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento, ovvero di acquisizione presso gli uffici competenti di necessarie informazioni circa lo stato di occupazione della G. e di avere anche avanzato istanza di ammissione di interrogatorio formale della ricorrente;
4. il primo motivo di ricorso è fondato;
5. la doglianza, nella sostanza della articolazione e dello sviluppo argomentativo seguito, non risulta diretta a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte distrettuale, fondata essenzialmente su elementi documentali, quanto, piuttosto, a censurare la violazione e la interpretazione della norma cui la stessa ha ricondotto la fattispecie concreta, secondo parametri normativi non conformi a quelli idonei a delineare la fattispecie della offerta al pubblico, disciplinata dall’art. 1336 c.c.;
6. l’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta contrattuale caratterizzata dall’essere rivolta ad una generalità di destinatari indeterminati. Il legislatore, all‘art. 1336 c.c., dispone che l’offerta al pubblico “vale come proposta” quando “contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”. Per valere come proposta, dunque, l’offerta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta. Inoltre, deve essere idonea a manifestare, anche tacitamente, la volontà del preponente. Nella sussistenza di tali requisiti, il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta da parte di uno dei destinatari;
6.1. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo…” (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16501, Cass. 24.6.2014 n. 14275, Cass. 22.9.2015 n. 18685);
6.2. diverso è il caso in cui la procedura selettiva sia affidata a società esterna ed in cui non tutti gli elementi del futuro contratto risultino compiutamente indicati, ove, come nella specie, la società terza partecipi ai “giovani di entrambi i sessi interessati a svolgere ( un’attività” … di portalettere, che l’azienda (P.I. s.p.a.) offre un contratto di apprendistato di 3 anni nel corso del quale sarà erogata la prestazione prevista dalla l. 196/1997, precisando che l’assunzione è comunque subordinata al superamento di una visita medica di idoneità ed in cui vengano indicati con compiutezza solo i requisiti di partecipazione (“età non inferiore ai 24 anni” …, “possesso della patente”…, “obblighi di leva assolti, diploma di scuola media superiore o, in subordine, la licenza media inferiore” residenza in una delle sette Regioni indicate”…, “iscrizione liste di collocamento”…, “sana e robusta costituzione, conoscenza di base del personal computer, disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio della regione di residenza”), senza precisare ulteriori rilevanti elementi del contratto, sia pure di apprendistato, quali data di inizio della prestazione, luogo preciso di svolgimento dell’attività, ed ulteriori specificazioni utili alla conclusione del contratto;
6.3. è stato, invero, affermato che, “qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell’operato del terzo, non si è in presenza di un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa nella specie assente” (cfr. Cass. civ. 20.3.2018 n. 6930);
6.4. nella pronuncia da ultimo richiamata si evidenzia come, invece, nella diversa ipotesi dell’offerta al pubblico, giuridicamente obbligante, è prevista una manifestazione della volontà del datore di lavoro di procedere, per la copertura di posti di una determinata qualifica, mediante un concorso interno: a tal fine pubblicando un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli) e prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale sia destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, così impegnandosi ad adempiere le obbligazioni assunte (cfr., in tali termini, Cass. 6930/2018 cit.);
7. tanto premesso, nell’ipotesi di cui alla presente controversia non risulta che l’indagine della Corte si sia appuntata sull’esame compiuto di tutti i tratti qualificativi della fattispecie astratta cui è stato ricondotto l’avviso di selezione in questione, secondo le indicazioni offerte ed i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, sicché la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo esaminato, ciò che determina l’assorbimento del secondo, il cui esame è condizionato dalla ulteriore valutazione da demandarsi al giudice del rinvio designato in dispositivo;
8. a quest’ultimo deve, infatti, essere rimessa la causa per un nuovo esame, rispettoso dei principi suddetti e dei corretti parametri normativi utili alla riconducibilità della fattispecie concreta all’una o all’altra ipotesi normativamente prevista;
9. allo stesso giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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