Corte di Cassazione ordinanza n. 13122 depositata il 27 aprile 2022
ICI – PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – locazione finanziaria
Rilevato che:
1. – con sentenza 582, depositata il 20 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha rigettato l’appello proposto da T. S.r.l., così confermando il decisum di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2010;
– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, – venendo in considerazione un contratto di locazione finanziaria oggetto di risoluzione per inadempimento, – la contribuente non era tenuta al versamento dell’imposta, in difetto di riconsegna dei beni soggetto passivo dovendosi considerare il locatario (utilizzatore);
2. – T. S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;
– I. Bancaimpresa p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, c. 2, al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, ed alla l. n. :147 del 2013, art. 1, c. 672, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo ai dati di sistema involti dalla disciplina dei presupposti e dei soggetti passivi dell’ICI (e dell’imposta municipale propria), inconcludenti, a tal fine, le stesse istruzioni ministeriali e la disciplina della Tasi (art. 1, c. 672, cit.), quest’ultima incentrata sui diversi presupposti e natura giuridica dell’imposta, – la formula normativa di identificazione dei soggetti passivi d’imposta (art. 3, c. 2, e art. 9, c. 1, cit.) deve essere interpretata nel senso che la (previa) riconsegna del bene oggetto di locazione finanziaria non incide sullo schema di identificazione della soggettività passiva che, una volta risolto il contratto, fa capo al locatore, e non più all’utilizzatore;
– con il secondo, ed il terzo motivo, formulati ai sensi dell’art. 360, n. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., sull’assunto che controparte non aveva dato riscontro, in giudizio, della mancata restituzione del bene locato, così rimanendo destituito di fondamento il rilievo svolto in ordine al mancato conseguimento del possesso del bene;
2. – in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dalla controricorrente che, per l’appunto, eccepisce l’inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, per difetto di tempestiva costituzione in giudizio di controparte che, – notificato in data 29 dicembre 2015 il gravame, – si era costituita in giudizio (tardivamente) il 2 febbraio 2016;
– dall’esame del fascicolo di ufficio risulta, difatti, che l’appello venne tempestivamente proposto, – a fronte di sentenza depositata il 9 giugno 2015, – con atto consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, in data 8 gennaio 2016, – notifica a sua volta perfezionatasi, a mezzo del servizio postale, il successivo 19 gennaio 2016, – e che la parte appellante ebbe a costituirsi in data 2 febbraio 2016, col deposito del ricorso notificato (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, in relazione all’art. 22, commi 1, 2 e 3);
– è ben vero che in quel giudizio l’odierna controricorrente aveva prodotto una copia dell’atto di appello, datato 22 dicembre 2015, del frontespizio di una raccomandata postale, indirizzata a A.G., già difensore della stessa odierna controricorrente nel giudizio di primo grado, nonchè l’esito dell’interrogazione svolta, presso il sito internet di Poste Italiane p.a., dalla quale risultava la consegna della raccomandata postale (n. 052456603S57) al suo destinatario in data 29 dicembre 2015;
– va, però, considerato che (solo) la notifica eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario risulta riscontrata da avviso di ricevimento (v. Cass. U., 15 aprile 2021, n. 10012) e che, – come deduce la ricorrente, in ordine al difetto del buon fine della prima spedizione postale, – non v’è alcuna evidenza del perfezionamento della notifica diretta, eseguita a mezzo di raccomandata postale, di un atto che, – diversamente da quello indirizzato alla parte, odierna controricorrente, presso la sua sede legale, – esponeva come destinatario il citato A.G. presso I. BANCA Impresa;
3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto;
3.1 – seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo, – che, avendo riguardato il lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, è senz’altro riferibile alla (del tutto identica) disposizione di disciplina dell’ICI (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, c. 2), – cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);
3.2 – la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, 1, cit., – di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. S04, cit., art. 1, c. 2), – induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, – nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, – sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;
– si è, poi, osservato che, – rilevando la ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), – trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU;
– può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (I. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), – il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), – è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario della contribuente;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
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