CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11893
Personale di Ente pubblico non economico – Bando di concorso – Punteggio attribuibile ai fini della selezione
Rilevato che
1. con sentenza in data 11-17 luglio 2013 nr. 959 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva accolto la domanda proposta da P.G., dipendente dell’INPS inquadrata nella posizione C2, per la progressione nella posizione C3 all’esito della selezione indetta dall’Istituto con determina 23 giugno 2008 (nr. 23208/2008) ed il pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione.
2. La Corte territoriale osservava che oggetto di causa era il punteggio attribuibile ai fini della selezione al diploma di assistente sociale posseduto dalla G., rilasciato dalla Università degli Studi di Firenze all’esito di un corso di studi triennale; si discuteva se tale titolo potesse essere equiparato alla laurea breve o di primo livello – anch’essa triennale- cui era attribuito un punteggio superiore a quello riconosciuto dall’INPS.
3. L’ INPS sosteneva che la equiparazione alla laurea breve era prevista dalla legge ai soli fini universitari (abilitazione ad accedere alla laurea specialistica) mentre per estenderla ad altri fini sarebbe stata necessaria una specifica disposizione normativa.
4. Nel bando della selezione, al paragrafo 2, terzo punto, si leggeva che erano attribuiti 13 punti al «diploma di laurea triennale o di 1^ livello ».
5. Essendo pacifico che la parte non possedeva la laurea di primo livello, restava da valutare se il suo diploma potesse essere considerato alla stregua del diploma di laurea triennale.
6.Occorreva considerare che il titolo di studio posseduto consentiva alla G. la iscrizione al corso di laurea specialistico, laurea che, una volta conseguita, era valutata con un punteggio di 14 punti ed assorbiva la laurea di primo livello ( stante la alternatività del punteggio prevista dal bando), facendo così venir meno la differenza tra i due titoli, entrambi idonei per l’accesso alla laurea specialistica.
7. Da ciò risultava indirettamente che il bando considerava equiparabile la laurea di primo livello al titolo universitario in questione; l’INPS assumeva la sua equiparazione al diploma di scuola media superiore, così considerandolo tamquam non esset.
8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo. L’intimata ha notificato atto di «memoria».
Considerato che
1. Con l’unico motivo l’INPS ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma dieci, DL 402/2001 convertito in legge 8 gennaio 2002 nr. 1 e dell’articolo 22 Legge 16 gennaio 2003 nr.3 . Violazione e falsa applicazione degli articoli 1361 e ss. cod.civ. in relazione all’articolo2, comma dodici, del CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 2006.
2. Si deduce che l’attivazione delle procedure di selezione era stata disposta dall’articolo 2, comma uno, del CCNL 2006; il comma dodici del medesimo articolo individuava i titoli culturali valutabili e l’articolo 7 del bando di concorso riprendeva tali previsioni.
3. Il diploma di assistente sociale conseguito dalla G. non dava diritto alla attribuzione del punteggio previsto per la laurea breve (13 punti) giacché in sede di contrattazione collettiva non era stato previsto alcun punteggio aggiuntivo per i diplomi non conseguiti attraverso un corso di laurea.
4. Sotto questo profilo la interpretazione adottata dal giudice del merito era in contrasto con l’articolo 40 D.lgs 165/2001, come vigente ratione temporis, in quanto confliggente con l’autonomia delle parti collettive.
5. Richiamate le norme di legge rilevanti, l’INPS ha dedotto che soltanto con la riforma del sistema universitario erano stati introdotti corsi di laurea per assistente sociale, senza prevedere una equiparazione tra il diploma universitario e la laurea triennale.
6. In seguito, con la legge 30 dicembre 2010 nr. 240, era stata dichiarata tale equipollenza, che tuttavia richiedeva la adozione di un decreto di attuazione che individuasse le corrispondenti classi di laurea; per il periodo precedente, invece, la equipollenza era riconosciuta ai soli fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistici.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il bando di concorso, anche interno, per l’attribuzione di una qualifica o una classe stipendiale costituisca, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. (cfr., per tutte, Cass. S.U. nn. 16728/12 e 23327/09 e sez. L. n. 28067/11).
9. Come tale, l’interpretazione delle disposizioni contenute nel bando costituisce una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti all’applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. ovvero per vizi di motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.
10. Al fine di far valere in sede di legittimità una violazione sotto i due richiamati profili occorre fare esplicito riferimento alle norme asseritamene violate ed inoltre precisare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ovvero dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 17168/12).
11. Infine, in ossequio al principio di specificità del ricorso enunciato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure che investono l’interpretazione di un atto devono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole che individuano l’effettiva volontà dell’autore o degli autori dello stesso al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa o il controllo della decisività delle censure relative alla motivazione (cfr., ad es. Cass. nn. 8231/11 o 17915/10 o 13587/10).
12. Applicando le regole enunciate al caso in esame, nel quale il ricorrente contesta la interpretazione delle disposizioni del bando di concorso relative ai titoli culturali e professionali valutabili ai fini dell’attribuzione della posizione C3, deve rilevarsi che, a fronte di un preciso significato che la sentenza ha attribuito, alla stregua delle norme del bando, alla categoria dei titoli professionali, le contestazioni dell’INPS si limitano ad argomentare, sostanzialmente in astratto o sulla base della mera estrapolazione di alcune parole dal testo del bando, la preferenza per una interpretazione diversa, senza ancorare tali argomentazioni allo specifico testo dell’atto che interpreta.
13. In tal modo l’operazione compiuta con il ricorso si riduce alla mera contrapposizione di un tipo di significato negoziale ad un altro, senza la dimostrazione della violazione dei canoni legali di ermeneutica dei contratti.
14. Per queste ragioni il ricorso appare inammissibile.
15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’atto di «memoria» è stato notificato dalla G. fuori dai termini di cui 370 cod.proc.civ.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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