CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22930
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Successiva stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato priva di effetto, in mancanza di novazione del rapporto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza, tra S.I.C. s.p.a. e D.P., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, illegittimamente interrotto ad opera della datrice di lavoro, e ha condannato la convenuta al pagamento, per il primo titolo, delle differenze retributive tra il dovuto e il percepito e, per il secondo titolo, di una indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. La sentenza di appello ha argomentato, in sintesi e per quanto ancora rileva nella presente sede, come segue:
– il P. era stato assunto in data 15.4.2001 e la sua prestazione era stata formalmente regolata dapprima secondo incarichi professionali, successivamente mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e infine con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogati fino al 23.6.2007;
– le mansioni erano sempre state quelle di portiere addetto alla reception, identiche a quelle di un altro dipendente addetto alla medesima attività; le mansioni erano dunque di contenuto impiegatizio-esecutivo, non coerenti con l’autonomia del rapporto di cui all’art. 2222 cod. civ.;
– una volta qualificato il rapporto sin dall’origine in termini di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la successiva stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è da ritenere priva di effetto, in mancanza di novazione del rapporto.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Il P., cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto intimato.
Considerato che
1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ., art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ. per avere la sentenza omesso di considerare il giudicato interno formatosi in ordine alla statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 414 e 421 cod. proc. civ. per non avere la sentenza motivato in ordine all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per genericità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 156 e 434 cod. proc. civ. per non avere la sentenza pronunciato in ordine all’eccezione di genericità dei motivi di appello.
4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ. e artt. 2094 e 2697 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi.
Ci si duole della mancata o incompleta o errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale.
5. Il primo motivo è inammissibile. Con esso si assume la violazione del giudicato interno formatosi tra il primo e il secondo grado per non avere il P. specificamente impugnato la statuizione – che si assume emessa dal primo giudice – recante la declaratoria di nullità, per genericità, della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
5.1. Se è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in esatto adempimento degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017, n. 1170 del 2004).
5.2. Più recentemente, è stato affermato che, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, questa Corte non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ. – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (Cass. n. 7499 del 2019).
5.3. Nel caso in esame, parte ricorrente omette completamente di riportare nell’atto di impugnazione, almeno nelle parti salienti, i motivi dell’appello proposto dal P.. In difetto di tali indicazioni (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.) non è possibile per questo Giudice di legittimità vagliare la fondatezza della censura.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile. La sentenza dà atto che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda nel merito, ritenendo così superata l’eccezione di nullità, che non risulta essere stata riproposta con appello incidentale.
6.1. Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione (Cass. n. 12746 del 2008).
7. Quanto al terzo motivo, si censura la sentenza per error in iudicando (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), ma senza evidenziare i motivi per i quali la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare o applicare alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 434 cod. proc. civ..
7.1. Ove poi il terzo motivo di ricorso dovesse essere interpretato come diretto a denunciare un error in procedendo (censura che peraltro non risulta correttamente formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), se ne dovrebbe rilevare parimenti l’inammissibilità, perché il ricorso per cassazione si risolve in una mera asserzione senza neppure porre a raffronto la sentenza di primo grado e il contenuto dei motivi di appello.
8. Con riguardo alla denunciata erronea applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto, l’odierna ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, giova ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
8.1. Quanto poi alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., va osservato che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento delle citate norme processuali, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito è configurabile come un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 23940 del 2017).
8.2. In relazione al vizio denunciato nei termini di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va rilevato che esso, come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. S.U. n. 8053/2014).
8.3. Nel caso in esame, la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, stante l’assenza di attività difensiva di parte intimata.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17721 - La Corte di Cassazione allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35874 - Allorquando a questa Corte si richieda di accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, e, dunque, di operare anche quale giudice del fatto esaminando direttamente gli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2019, n. 31952 - Ove si deduca la violazione del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15108 - In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 novembre 2022, n. 34660 - In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2022, n. 13935 - In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…