CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4987

Contribuzione Inail – Opposizione a cartella esattoriale – Irregolarità formali – Individuazione del corretto mezzo di impugnazione

Rilevato che

1. con la sentenza n.503 del 2016 la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la pronuncia con la quale il primo giudice aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale portante contributi INAIL;

2. la Corte di merito, previa qualificazione dell’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto del tenore delle domande svolte, riteneva la relativa decisione suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione e non con l’appello;

3. avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per violazione degli artt. 615, 616 e 618 bis cod.proc.civ. e del d.lgs. n.46 del 1999, incentrato sulla qualificazione implicita dell’opposizione da parte del giudice di primo grado, inferendola dal riferimento, nella sentenza di primo grado, alla questione di merito prospettata – l’applicazione dell’art. 2495 cod.civ. – e invocando il principio dell’apparenza con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, fosse essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne avessero dato le parti;

4. l’INAIL ha resistito con controricorso adesivo;

5. T. I. e T.A. sono rimaste intimate;

Considerato che

6. il ricorso è da rigettare;

7. la sentenza di primo grado ha accolto l’opposizione svolta dalle attuali intimate avvero l’estratto di ruolo esclusivamente per irregolarità formali, rimarcando che le cartelle erano state notificate alle attuali intimate non in proprio bensì quali coobbligate in solido con la società C. di T. I. & C., cancellata dal registro delle imprese dal 2009, epoca antecedente alla notificazione, così ritenendo fondata la domanda svolta relativamente all’applicazione dell’art. 2495 cod.civ.;

8. non emerge, dunque, affatto, diversamente da quanto prospettato dall’Agenzia delle Entrate che la decisione del primo giudice abbia contestualmente accolto l’opposizione per irregolarità formali e per l’infondatezza del credito contributivo vantato dall’INAIL;

9. non si verte, dunque, nell’ipotesi in cui un’unica sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa sia decisioni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), nel qual caso ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio e cioè, rispettivamente, l’appello per le prime (nel regime applicabile ratione temporis) e il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. per le seconde, salvo il rispetto del principio dell’apparenza (ex multis: Cass. n. 16133 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

10. tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa e dalla qualificazione dell’azione operata dalla parti, sicché una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l’appello se il giudice ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. n.16379 del 2005);

11. inoltre, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell’opposizione all’esecuzione, investono l’an dell’esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (v., fra le altre, Cass. n. 13381 del 2017);

12. in conclusione, proprio per la premessa dianzi illustrata, e per avere le opponenti agito per contestare esclusivamente irregolarità formali del procedimento, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello svolto avverso pronuncia di primo grado, di opposizione agli atti esecutivi, non gravata innanzi alla Corte di cassazione;

13. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

14. ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.