CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11542 – Poiché ai sensi della L 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione nei casi di mancata autorizzazione non essendosi verificato l’effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione