CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7180 – La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l’assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato