CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2020, n. 9093 – Nell’ipotesi di cessione di ramo di azienda dichiarata inefficace su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 cod.civ., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell’alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente