CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28752
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso alla commissione tributaria contro avviso di ipoteca relativo a crediti previdenziali e sanzioni stradali – Difetto di giurisdizione
Rilevato che
1.- Il contribuente ha proposto ricorso avverso una iscrizione d’ipoteca e dieci cartelle di pagamento presupposte, deducendo che le cartelle non gli sono mai state notificate e da ciò consegue la mancanza di valido titolo per l’iscrizione ipotecaria. In primo grado la CTP di Perugia ha dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle relative a crediti previdenziali o sanzioni per violazione del codice della strada, rigettando nel resto il ricorso del contribuente. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR dell’Umbria ha respinto, confermando il difetto di giurisdizione relativamente alle iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali e sanzioni per violazione codice della strada, essendo irrilevante e comunque infondato il rilievo del contribuente sulla circostanza che non poteva essere a conoscenza della natura del carico di ruolo, e osservando che il preavviso di iscrizione ipotecaria contiene l’esatta edizione del numero delle cartelle sì che il contribuente aveva modo di verificare la natura dei crediti ed individuare correttamente il giudice cui ricorrere. Ha inoltre rilevato che a fronte della eccezione di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, Equitalia ha prodotto in giudizio copia di tutte le relate di notifica recanti l’esatta indicazione del numero della cartella, nonché copia autentica degli estratti di ruolo notificati attraverso le medesime cartelle, anch’essi riportanti il numero della cartella; da queste relate risulta che tutte le cartelle sono state notificate, due al destinatario e le altre a persone di famiglia come la moglie e la figlia; ha ritenuto priva di pregio l’eccezione relativa al fatto che non è stato prodotto l’originale delle cartelle notificate, perché il contribuente ha contestato solo la ricezione della cartella e non il contenuto e non ha mai contestato che cartella notificata fosse effettivamente conforme al ruolo; ha ritenuto altresì priva di pregio l’eccezione relativa al fatto che le cartelle sono state consegnate a soggetto diverso dal destinatario trattandosi di persone di famiglia rinvenute nell’abitazione di residenza e che il messo notificatore ha attestato di avere mandato al destinatario la raccomandata informativa dell’avvenuta notifica a persona di famiglia. Il giudice d’appello ha infine rilevato che la regolare notifica delle cartelle, oltre che essere stata provata dalla produzione delle relative ricevute di ritorno, è confermata dalla circostanza che il contribuente ha presentato due successive istanze di rateizzazione dei carichi del ruolo e quindi da ciò si desume nelle cartelle sono materialmente pervenute nella sfera giuridica del contribuente stesso.
2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi a quattro motivi. Si è costituita con controricorso Equitalia servizi di riscossione. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 24 settembre 2021.
Ritenuto che
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26 del DPR 602/973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente deduce che non è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non vale di per sé a comprovare il contenuto dell’atto presuntivamente inviato cioè la cartella di pagamento né è sufficiente a tal fine la mera esibizione in giudizio dell’estratto di ruolo.
4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del DPR 600/973 e dell’art. 7 della legge 890/1982 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Il contribuente deduce che le cartelle notificate a persona diversa dal destinatario devono essere seguite dall’invio raccomandata informativa, di cui manca la prova della ricezione.
5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. La parte deduce che il giudice d’appello ha errato a ritenere che le richieste di rateizzazione dimostrassero la conoscenza delle cartelle esattoriali; deduce che non può esistere alcun nesso causale fra la richiesta di rateizzazione e la conoscenza della cartella esattoriale e che, fallita prova della notifica delle cartelle, essa non può essere sopperita in via integrativa o suppletiva da deduzioni non suffragate da ancoraggi normativi.
6.-Con il quarto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 77 del DPR 602/ 1973 nonché dell’art. 2809 c.c., e dell’art. 19 del D.lgs. 546/ 1990. Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il difetto di giurisdizione ritenuto dal primo giudice, rilevando che egli ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Commissione tributaria, in quanto l’iscrizione ipotecaria è ammissibile per il mancato pagamento di imposte dirette e indirette con esclusione di contributi e multe ai sensi dell’art. 77 cit.; se nel provvedimento ipotecario si considerano altri tipi di debito per il quale non è previsto il ricorso a tale misura, l’iscrizione è nulla perché eccedente il limite quantitativo consentito dalla legge; il principio di indivisibilità dell’ipoteca non consente infatti la partizione della giurisdizione.
7.- Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art 26 del DPR 602/1973, deducendo che, ai sensi di tale disposizione, se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella esattoriale il concessionario deve produrre il giudizio non solo le copie delle relate o degli avvisi di ricevimento ma anche copia delle cartelle. Con riferimento all’art 26 cit. tuttavia, questa affermazione contrasta con il principio già affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; si vedano anche Cass. 25292 del 11/10/2018 e Cass. n. 20769 del 21/07/2021)
La CTR, accertando che le ricevute esibite da Equitalia contenevano il numero identificativo, ha dato rilievo alla circostanza che il contribuente abbia contestato solo di aver ricevuto le cartelle e non il loro contenuto, non risultando peraltro che egli abbia proposto nei gradi di merito una specifica contestazione di non conformità. Il giudice d’appello ha quindi fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo il quale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass.n. 21533 del 15/09/2017).
8.- Il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
La parte lamenta che talune cartelle sono state notificate a persona diversa dal destinatario e si rendeva necessario ai fini del perfezionamento della notifica tanto l’invio quanto la ricezione della raccomandata informativa, poiché in difetto, la notifica è nulla. Deduce che Equitalia ha omesso di fornire prova sia dell’invio che della ricezione delle raccomandate informative e che queste ultime, che hanno la funzione di dare al destinatario certezza di conoscenza di quanto notificato, costituiscono elemento essenziale del processo di notifica.
Parte ricorrente omette tuttavia di trascrivere il contenuto delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento attestanti la consegna a mani di persona diversa dal destinatario, il che non consente a questa Corte la verifica sulla correttezza della notificazione stessa, che segue modalità diverse a seconda se essa venga effettuata ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. o dell’articolo 7 della legge 890/1982 ovvero ai sensi dell’articolo 26 del DPR 602/1973. Questa Corte ha infatti ha già affermato il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 30/11/2018).
Né si tratta di una mera formalità, posto che è decisiva la verifica -con riferimento alle notifiche in contestazione- della loro modalità di esecuzione; nell’ipotesi infatti in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l’invio della C.A.N. (Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016; Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Da ciò consegue anche la inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
9.- Parimenti il quarto motivo del ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La parte non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato il dichiarato il difetto di giurisdizione non già sulla domanda di annullamento della iscrizione ipotecaria, bensì sulle “iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali e sanzioni per violazione al codice della strada”. La parte ha infatti impugnato la iscrizione ipotecaria in uno con le cartelle presupposte, deducendo che queste ultime non erano state notificate, con la conseguenza che difettava un titolo valido per la iscrizione stessa.
La declaratoria del difetto di giurisdizione è quindi parziale e riguarda soltanto il motivo inerente l’irregolarità delle cartelle che hanno ad oggetto contributi previdenziali e irrogazione sanzioni per violazione del codice della strada.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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