CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4569
Contributi previdenziali omessi e sanzioni civili – Collaborazione di giornalisti qualificati quali collaboratori esterni – Caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, in quanto collaboratori fissi ex art. 2 del CCNL dei giornalisti – Anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione
Rilevato che
U. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale si intimava alla società il pagamento in favore dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, da qui INPGI, della complessiva somma di Euro 165.495,00, oltre ulteriori interessi e spese, a titolo di contributi previdenziali omessi e relative sanzioni civili, richiesti per essersi l’opponente avvalso della collaborazione di quattro giornalisti qualificati quali collaboratori esterni, le cui prestazioni avevano di fallo rivestito le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, in quanto collaboratori fissi ex art. 2 del CCNL dei giornalisti;
il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione;
con la sentenza n. 10114 del 2014, la Corte d’appello di Roma ha riformato quella di primo grado ed, accogliendo l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo;
la Corte territoriale ha dichiarato non dovuta la contribuzione richiesta ritenendo che non ricorresse il requisito della subordinazione, secondo la disciplina delineata per il collaboratore fisso dall’art. 2 CNLG, atteso che: a) le prestazioni rese da A.B.F., grafica, erano state descritte solo dalla stessa F., da ritenersi interessata ad ottenere il versamento della contribuzione, e contraddette dal teste S.; b) G.G. direttore artistico, aveva essa stessa dichiarato di non aver alcun obbligo di presenza e di intrattenere altre collaborazioni ed erano generiche e non attendibili le diverse dichiarazioni rese dai testi R. ed A.; c) analogie considerazioni andavano fatte quanto all’attività svolta da R.B. che, secondo il Tribunale, si occupava della progettazione delle riviste e che svolgeva compiti di capo redattore; d) quanto, poi, alla posizione di P., che secondo il primo giudice avrebbe svolto mansioni di redattore, la Corte ha rilevato che le dichiarazioni dello stesso erano interessate e smentite da quelle dei testi S. e S. e la sussistenza della continuità della prestazione subordinata era smentita dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel medesimo periodo con M.; l’INPGI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso U. s.r.I.;
Considerato che
con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e 416 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte addebitato ad INPGI il mancato adempimento dell’onere probatorio relativo alla natura giornalistica dell’attività svolta dalla F. senza considerare che tale natura non era stata contestata dalla società in
sede di memoria di costituzione in primo grado e che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., artt. 244 e 252 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le eccezioni di inattendibilità relative ai testi S. e S. che avrebbe, pure, contraddittoriamente valutato; il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. in relazione al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe indicato da quale fonte probatoria abbia tratto la convinzione che M. intrattenesse con M. un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, posto che l’esistenza di tale rapporto era stata solo affermata da U. s.r.l. e non confermata dalla testa S. che si era limitata a riferire dell’esistenza di un rapporto < stabile> del M. con M.;
con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di violazione dell’art. 2094 cod. civ. e art. 2 CCNL Giornalistico (“collaboratore fisso”), per esser giunta la Corte territoriale, senza una spiegazione plausibile, escluso la ricorrenza delle caratteristiche della prestazione del collaboratore fisso per tutti e quattro i giornalisti, mentre nel caso sussistevano i requisiti della continuità del servizio, della dipendenza e della responsabilità di un servizio;
occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L . 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede come quinto motivo di ricorso per cassazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
la disposizione ha modificato la precedente locuzione, che contemplava “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, introdotta dalla riforma del giudizio di Cassazione operata con la L. n. 40 del 2006, che aveva a sua volta sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo”;
gli aspetti salienti della riforma consistono in primo luogo nell’eliminazione del riferimento alla motivazione, sicché si è rilevato che l’eventuale carenza o difetto di tale parte della sentenza può avere rilievo solo ove trasmodi in vizio processuale ex art. 360 c.p.c., n. 4). E’ stato invece mantenuto il riferimento al “fatto controverso e decisivo”, in relazione al quale l’elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte aveva già chiarito che per tale deve intendersi “un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655, conf., Sez. L, Sentenza n. 18368 del 31/07/2013; Cass. (ord.) 5 febbraio 2011, n. 2805);
le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014 hanno al riguardo precisato che, con la riformulazione dell’art. 360, n. 5 cit., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. In tal senso, la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.
nella specie, per tutti i motivi in esame che, al di là della rubrica di stile, sono formulati nella sostanza sotto il profilo del vizio di motivazione, è da escludere che ci si trovi innanzi a una di quelle patologie estreme dell’apparato argomentativo tale da rientrare in quel “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità, delineato dalle Sezioni Unite, considerato che gli aspetti riguardati sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, sicché la motivazione non può dirsi omessa, né può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze;
peraltro, il primo motivo di ricorso, laddove in sostanza si lamenta una violazione del principio di non contestazione circa la natura giornalistica dell’attività dei lavoratori, è infondato perché, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. N. 10111/06), il principio di non contestazione opera al fine di far ritenere ammessi, e quindi pacifici, i fatti storici posti a fondamento dell’altrui pretesa e non mere espressioni qualificatorie o definitorie, come quelle inerenti alla natura giuridica d’un dato rapporto contrattuale;
anche laddove, al secondo motivo, si denuncia la violazione delle disposizioni processuali che attengono alle modalità di assunzione della prova testimoniale e, quindi, al tipo di apprezzamento delle stessa testimonianza da parte del giudice, si reitera la sostanziale critica all’utilizzo delle facoltà di accertamento del fatto che tipicamente caratterizzano la giurisdizione nella fase del merito e che possono essere sindacate dinanzi al giudice, di legittimità nei limiti di cui si è sopra detto, certamente non ricorrenti nel caso di specie;
il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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