CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23186
Cartella di pagamento – Impugnazione – Iscrizione a ruolo – art. 329 c.p.c. – Condizioni
Rilevato che
Il contribuente M.L. ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell’importo di € 50.098,56, per tributi, accessori e sanzioni relativi all’anno di imposta 2007 – oggetto di sgravio parziale, per cui residuava l’iscrizione a ruolo per € 16.839,47 – in relazione alla quale la CTP di Napoli ha accolto il ricorso sul presupposto dell’omesso invio della comunicazione di irregolarità.
Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l’Ufficio ha ulteriormente sgravato i restanti importi iscritti a ruolo, procedendo a incardinare giudizio di appello. La CTR della Campania, con sentenza in data 22 ottobre 2013, ha dichiarato «improponibile» l’appello a termini dell’art. 329 cod. proc. civ., osservando che il sopravvenuto «sgravio totale» è stato disposto – analogamente che per il precedente sgravio parziale – in acquiescenza della sentenza di primo grado, senza riserva di impugnazione. La CTR ha, poi, confermato nel merito la sentenza impugnata, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi. A seguito di rinvio a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso, si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente intimato; il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 68 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio abbia mostrato acquiescenza alla sentenza impugnata per effetto dello «sgravio totale» della cartella impugnata. Evidenzia il contribuente che, al fine del verificarsi della cessazione della materia del contendere occorra che sopravvenga un fatto tale da privare le parti dell’interesse al proseguimento del giudizio. Deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe stata sgravata ex art. 68 d. Igs. 546/1992 quale spontanea esecuzione della sentenza di merito, senza liberazione del contribuente dalla pretesa impositiva. Osserva, infine, il ricorrente, che lo sgravio del ruolo non preclude l’impugnazione della sentenza, non costituendo elemento inequivocabile da cui desumere l’acquiescenza tacita all’impugnazione.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha deciso la causa nel merito, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità. Deduce il ricorrente l’insussistenza, nel caso di specie, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di omesso versamento di imposte oggetto di dichiarazione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardività quale conseguenza dell’omessa allegazione al ricorso notificato in rinnovazione dell’ordinanza di questa Corte di rinvio a nuovo ruolo, posto che il ricorrente non ha allegato, né trascritto l’atto di rinnovazione del ricorso.
3. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione in assenza di costituzione dell’intimato, posto che la nullità della notificazione è sanata dalla rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.(Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass., Sez. IlI, 26 settembre 2017, n. n. 22341), con efficacia ex tunc (Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500).
4. Infondata è l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità, essendo indicati sia il parametro normativo, sia le relative argomentazioni, come parimenti infondata è l’eccezione del ricorso per mancata indicazione degli atti, essendo il thema decidendum evincibile dal contenuto del ricorso.
5. Il primo motivo del ricorso è fondato. Va premesso che l’acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione, consiste nell’accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181). In particolare, si è ritenuto che l’integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha desunto dallo sgravio integrale l’esistenza dei presupposti dell’acquiescenza tacita dell’Ufficio alla sentenza di primo grado, non ha fatto buon governo di tali principi.
6. Il secondo motivo è inammissibile. La CTR, dopo avere accolto l’eccezione preliminare del contribuente di inammissibilità dell’impugnazione per acquiescenza tacita ex art. 329 cod. proc. civ., si è pronunciata nel merito. E’ principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione e del conseguente motivo di impugnazione attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004).
7. Il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo, con rinvio alla CTR a quo per l’esame del merito del ricorso, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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