CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5311
Accertamento – Dogana – Importazioni – Merci – Fatture false – Indagini – Responsabilità – Regime di rappresentanza indiretta
Osservato
che l’Agenzia delle Dogane – Ufficio di La Spezia notificò al “C.A.D.”, quale responsabile in solido con la società importatrice (la I. Import Export s.r.I.), alcuni avvisi di rettifica conseguenti all’accertamento del maggior valore delle merci (nella specie, borse in plastica e borse con superficie esterna in materia tessile) da quest’ultima importate in Italia;
che avverso tali provvedimenti il CAD propose ricorso innanzi alla C.T.P. di La Spezia la quale, con sentenza n. 77/4/09, lo respinse. Tale decisione fu quindi appellata, ad opera del C.A.D., innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 36, del 27.3.2013, in accoglimento del gravame, riformò l’impugnata decisione, ritenendo il CAD esente da responsabilità, essendo le falsità nelle fatture – poi riscontrate dall’Ufficio – emerse solo a seguito “di indagini riservate agli organi di controllo fiscali, ma allo stesso interdette”;
che avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato il CAD;
Considerato
che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 64 del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cd. C.D.C.) nonché degli artt. 263-267 del Reg. CEE n. 2454 del 1993 (contenente disposizioni attuative del C.D.C.), per avere ritenuto il CAD esente da responsabilità per le falsità riscontrate, sebbene lo stesso, nell’ambito della procedura di domiciliazione, abbia presentato la dichiarazione in dogana in nome proprio, operando in regime di rappresentanza indiretta;
Ritenuto
che il motivo sia fondato e debba essere accolto;
che, infatti, i CAD (Centri di Assistenza Doganali), istituiti con D.M. Finanze n. 549 del 1992, sono società costituite tra spedizionieri doganali, abilitate ad emettere dichiarazioni doganali, in rappresentanza sia diretta che indiretta, previa l’acquisizione ed il controllo formale della documentazione fornita dal proprietario delle merci; successivamente, in attuazione della l. n. 213 del 2000, con decreto del 7.12.2000 sono state disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Reg.to CEE nr. 2913/92, nonché il rilascio delle medesime ai CAD: sicché, avendo il C.A.D. operato, nella specie, in procedura domiciliata, lo stesso ha per ciò stesso agito in regime di rappresentanza indiretta e, dunque, come correttamente rilevato dall’Ufficio, deve essere considerato dichiarante ai sensi dell’art. 76 cit., rispondendo quindi, in solido con l’importatore, di tutte le obbligazioni tributarie che scaturiscono dalle operazioni doganali (Cass., Sez. 5, 29.5.2013, n. 13308);
che la spendita, da parte del C.A.D., del proprio nome in qualità di dichiarante ai sensi dell’art. 201 CDC fa sì che la sua responsabilità sia perfettamente solidale con quella del mandante (importatore proprietario delle merci) e che tale responsabilità possa, quindi, essere fatta valere, come nella normale attività negoziale privatistica, nei confronti di terzi, fra cui sono comprese, ovviamente, le Pubbliche Amministrazioni.
Ed infatti l’art. 201 del REG. CEE n. 2913/1992 regola la solidarietà passiva dello spedizioniere doganale o di chiunque presenti la merce per conto di altri con il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria quando, come nella fattispecie, agisce nell’ambito della rappresentanza indiretta, diventando lui stesso dichiarante e dunque responsabile solidale con il rappresentato nell’obbligazione doganale. Appare, pertanto, del tutto giustificato ed in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte ritenere lo spedizioniere doganale professionale responsabile in solido con il debitore per il pagamento della pretesa erariale:”in tema di tributi doganali, lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell’ammissione alla procedura semplificata di cui alla l. n. 374 del 1990, art. 12, risponde, ai sensi dell’artt. 12 cit. e degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all’operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole dell’irregolarità dell’introduzione delle merci nel territorio della Comunità (nella specie, dovuta a certificati d’origine poi accertati come contraffatti)” (cfr. Cass., Sez. 5, 23.4.2010, n. 9773, nonché Cass., Sez. 5 3.2.2012, n. 1574 e Cass., Sez. 5, 2.3.2012, n. 3285 per cui “in tema di diritti doganali, il rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A. all’importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 17, comma 2, può rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento dell’imposta doganale, quando risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento dell’operazione di importazione, atteso che, a norma dell’art. 201, terzo comma, del Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38 vincola all’obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la responsabilità in solido del rappresentante fiscale ai fini I.V.A. per aver accertato, secondo insindacabile apprezzamento, che questi era l’intestatario del conto di debito utilizzato per le operazioni doganali);
che, pertanto, accolto il ricorso, la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, la quale deciderà sui motivi rimasti assorbiti e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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