CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5379
Lavoratori autonomi – Omessi contributi previdenziali – Cartella esattoriale – Prescrizione quinquennale
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quello che qui ancora rileva, aveva dichiarato non dovuti da A. C. gli importi richiesti con cartella esattoriale notificata il 7.4.2011 relativa a contributi previdenziali della gestione separata lavoratori autonomi dell’Inps per l’anno 2004.
2. La decisione era fondata sull’assunto che le due lettere dell’Inps del 3.8.2010 e la notifica della cartella impugnata fossero intervenute quando era ormai decorsa la prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 lettera b) della legge n. 335 del 1995, decorrente dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti (ovvero da cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi che, per i redditi del 2004, era il 30.6.2005).
3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui A. C. ed Equitalia Nord s.p.a. non hanno opposto attività difensiva. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
Considerato che
4. l’Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della I. n. 335 del 1995, degli artt. 10, 13 e 18 del d.lgs n. 241 del 1997 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 422 del 1988), dell’art. 17 commi 1 e 2 del d.p.r. n.435 del 2001, come modif. dall’art. 2 del d.l. 63 del 2002 , conv. con modif. nella I. n. 112 del 2002, dell’art. 2 comma 1 del d.p.r. n. 322 del 1998, come modif. dal d.p.r. n. 435 del 2001, degli artt. 36 bis, comma 2, lett. f) e 36 ter del d.p.r. n. 600 del 1973. Argomenta che il contributo dovuto alla gestione separata dei lavoratori autonomi è dovuto solo se per effetto dell’esercizio dell’attività lavorativa si sia conseguito un reddito, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo ex art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, sì che si può esercitare il proprio diritto al versamento dei contributi solo dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi , cioè, nella specie, dopo il 31 luglio – ovvero il 31 ottobre se la dichiarazione è presentata in via telematica – dell’anno successivo rispetto a quello per cui va versata la contribuzione all’Inps.
5. Il motivo non è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (v. Cass. n. 27950 del 31/10/2018), secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
6. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
7. Nella depositata memoria l’istituto chiede che in subordine venga attribuito alla presentazione della dichiarazione dei redditi il valore di atto interruttivo della prescrizione. La deduzione, che sottopone un argomento ulteriore rispetto al contenuto del ricorso, non può essere tuttavia esaminata, considerato che la funzione delle memorie (di quelle di cui all’art. 378 c.p.c., così come di quelle di cui agli artt. 380 bis, comma 2, e 380 bis. 1 c.p.c.) è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (v. Cass. n. 30760 del 28/11/2018, Cass. n. 17603 del 23/08/2011). Né trattasi di mera argomentazione in diritto, considerato che per ritenere realizzato il prospettato effetto interruttivo occorre la sussistenza nella dichiarazione dei redditi di una ricognizione dell’esistenza del debito contributivo, di cui nell’atto introduttivo non si fa menzione (v. in tal senso, pur se in diversa fattispecie contributiva, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
8. Segue coerente il rigetto del ricorso.
9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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